Corte dei Conti: Deliberazione sulle Concessioni autostradali

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti ha, recentemente reso pubblica la deliberazione 18 di...

24/12/2019

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti ha, recentemente reso pubblica la deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18 avente ad oggetto “Le Concessioni autostradali”.

“Bisogna individuare il punto di equilibrio tra remunerazione del capitale e tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, in un contesto di effettiva attuazione dei principi della concorrenza e dell’efficienza gestionale”. 

E’ quanto emerge dalla deliberazione, in cui, tra l’altro, si afferma l’esigenza di procedere alla rapida introduzione di un sistema tariffario tale da consentire un rendimento sul capitale investito, compatibile con quello di mercato per investimenti di rischio comparabile e di procedere all’accelerazione delle procedure per la messa a gara delle convenzioni scadute.

La relazione, vista la notevole rilevanza delle concessioni autostradali e degli interessi economici pubblici e privati coinvolti, analizza le modalità di realizzazione e i costi dell’assetto in vigore, per verificarne l’impatto sulla finanza pubblica e sulle scelte dell’utenza anche in considerazione del fatto che, fin dagli anni Novanta, le Autorità indipendenti lamentano la mancata apertura al mercato delle concessioni e l’opacità nella loro gestione, non essendo state le convenzioni di affidamento, fino all’anno passato, rese pubbliche.

Per superare le rilevanti obiezioni sollevate degli organi tecnici e di controllo la maggior parte delle concessioni furono approvate per legge nel 2008.

Serrato, nel corso degli anni, è stato il confronto con l’Unione europea per ottenere deroghe all’affidamento tramite gara; peraltro, il mancato ricorso al mercato ha provocato, già nel 1997, la dichiarazione di illegittimità, da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti, dell’attribuzione della più importante concessione. Effetti del tutto simili alla proroga formale conseguono dall’eccessivo valore di subentro, dalla proroga di fatto a seguito di mancato tempestivo riaffidamento della concessione e dalla revisione contrattuale attraverso la gestione unificata di tratte interconnesse, contigue o complementari se consentono di modificare i rapporti esistenti senza nuovo affidamento alla scadenza.

In tale contesto, nel 2018 è stata anche limitata al 60 per cento la percentuale di affidamenti esterni cui le concessionarie sono obbligate, in deroga alla disciplina di maggior rigore dettata per gli altri settori.

Il mantenimento dello status quo ha accentuato le inefficienze riscontrate nel sistema, quali l’irrazionalità degli ambiti delle tratte, dei modelli tariffari, di molte clausole contrattuali particolarmente vantaggiose per le parti private. Inoltre, costante è risultata, nel tempo, la diminuzione degli investimenti.

Sono state segnalate dalle autorità indipendenti numerose carenze gestorie soprattutto nella fase successiva alla privatizzazione:

  • a) sulle tariffe, sinora non regolate da un’autorità indipendente secondo criteri di orientamento al costo;
  • b) sul capitale, non remunerato con criteri trasparenti e di mercato;
  • c) sull’accertamento periodico dell’allineamento delle tariffe ai costi;
  • d) sui controlli degli investimenti attraverso la verifica delle capacità realizzative e manutentive.

Il Ministero delle infrastrutture segnala la rilevante litigiosità con le concessionarie avente a oggetto, soprattutto, l’adeguamento delle tariffe, le approvazioni dei progetti, i provvedimenti sanzionatori, l’attuazione dei lavori, le subconcessioni. Peraltro, il principio della leale collaborazione dovrebbe essere a fondamento dei rapporti tra concedente e concessionarie; al contrario, la conflittualità, dal 2012, si è inasprita, arrivandosi a 401 contenziosi pendenti.

La Corte rileva, inoltre, la necessità di una maggiore effettività dei controlli, anche sulla rete infrastrutturale, accompagnata da una continua verifica sugli investimenti e invita a superare le inefficienze riscontrate, quali l’irrazionalità degli ambiti delle tratte, dei modelli tariffari, di molte clausole contrattuali particolarmente vantaggiose per le parti private, gli investimenti in diminuzione o sottodimensionati con possibili extraprofitti, la lunghezza delle procedure dopo la scadenza delle vecchie convenzioni.

Le  numerose amministrazioni a cui è stata inviata la deliberazione:

  • dovranno comunicare alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, comma 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
  • ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, comma 64, della l. 24 dicembre 2007, n. 244.

In allegato la deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18 avente ad oggetto “Le Concessioni autostradali”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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