Regime forfetario 2020: nuovi limiti e requisiti di accesso per imprese e liberi professionisti

La nuova disciplina del regime forfetario 2020 riservata alle partite IVA imprese e liberi professionisti

08/01/2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha confermato la disciplina del regime forfetario, riservato alle partite iva (imprese e liberi professionisti) con reddito non superiore a 65mila euro, ma anche previsto nuovi limiti e requisiti di accesso che consentiranno la corretta programmazione fiscale per l'anno in corso.

  1. Regime Forfetario 2020: come funziona?
  2. Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi?
  3. Regime forfetario 2020: nuovi limiti e requisiti di accesso per imprese e liberi professionisti
  4. Regime forfetario 2020: il regime premiale
  5. Regime forfetario 2020: gli effetti sul reddito complessivo
  6. Regime forfetario 2020: le altre modifiche

Tralasciando l'aspetto della programmazione dell'anno fiscale per imprese e liberi professionisti, per la quale i governi dell'ultimo ventennio non ha mai mostrato alcun rispetto (n.g.o. una qualsiasi persona che lavora non dovrebbe conoscere esattamente le regole almeno 6 mesi prima dell'inizio del gioco in modo da pianificare al meglio ogni strategia?), l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio apporta alcune modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Regime Forfetario 2020: come funziona?

Il nuovo regime forfetario, già operativo dall'1 gennaio 2019, è riservato a professionisti e partite IVA che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi e prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start up).

Nel caso di adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più valorizzare l'IVA in fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco entro il 28 febbraio 2020.

Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi?

Come già scritto, il Regime Forfetario 2020 può essere scelto da professionisti e partite IVA con:

  • ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro
  • ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a 20mila euro lordi.

Regime forfetario 2020: nuovi limiti e requisiti di accesso per imprese e liberi professionisti

Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario:

  • chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”);
  • coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni;
  • chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.

Regime forfetario 2020: il regime premiale

Oltre a variare requisiti di accesso e cause di esclusione del Regime Forfetario 2020, l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio apporta diverse altre modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come l'introduzione di regime premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È, infatti, previsto che per questi ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto da cinque a quattro anni.

Regime forfetario 2020: gli effetti sul reddito complessivo

La Legge di Bilancio puntualizza che il reddito assoggettato al regime forfetario deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per determinare, tra l’altro, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti, le detrazioni per canoni locativi. Più in generale, rileva tutte le volte in cui le norme fanno riferimento, per la spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o benefici, anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio l’ISEE. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo è collegato un beneficio, come nel caso delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle associazioni senza scopo di lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che spettano entro il limite del 2% del reddito complessivo.

Regime forfetario 2020: le altre modifiche

Il comma 691 della Legge di Bilancio 2020 ha abolito la disposizione dettata dalla quella 2019 (articolo 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018), che aveva istituito, a decorrere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni: se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro, ragguagliati ad anno, avrebbero potuto applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato ordinariamente, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l’aliquota del 20%.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata