Ecobonus 2020: come e quando richiedere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico di edifici esistenti

La guida relativa alla documentazione da conservare e da inviare all'Enea per fruire della detrazione fiscale per il risparmio energetico Ecobonus

05/02/2020

Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha confermato fino al 31 dicembre 2020 le relative detrazioni fiscali che vanno dal 50 al 65% (c.d. ecobonus 2020), in relazione alle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Una detrazione fiscale nata con lo scopo di incentivare il risparmio energetico e che negli anni è divenuta un vero e proprio punto di riferimento per il settore dell'edilizia. Di seguito una guida relativa alla documentazione da conservare e da inviare all'Enea per beneficiare della detrazione fiscale.


  1. Ecobonus 2020: gli interventi ammessi per la casa
  2. Ecobonus 2020: chi può accedere e i requisiti
  3. Ecobonus 2020: la documentazione necessaria per beneficiare della detrazione fiscale
  4. Ecobonus 2020: i documenti da inviare all'Enea
  5. Ecobonus 2020: come fare i pagamenti

Ecobonus 2020: gli interventi ammessi per la casa

Tralasciando gli interventi relativi alle parti comuni, di seguito una tabella riepilogativa ed esemplificativa delle detrazioni ammesse per gli immobili esistenti:

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

Per le parti comuni le detrazioni fiscali vanno dal 70 all'85%.

Ecobonus 2020: chi può accedere e i requisiti

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

È, inoltre, necessario che:

  • alla data della richiesta di detrazione, gli edifici devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • gli edifici devono essere dotati di impianto termico;
  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Ecobonus 2020: la documentazione necessaria per beneficiare della detrazione fiscale

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007);

Ecobonus 2020: i documenti da inviare all'Enea

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/.

Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.

L’Enea attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando una e-mail di conferma, che va conservata dal contribuente interessato a fruire della detrazione. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.

Ecobonus 2020: come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”);
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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