Costituzione in mora su subappalto ed avvalimento: le prime risposte nella Legge europea

Nella legge europea arrivano modifiche agli articoli 80, 105 e 174 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 07/02/2020

Novità sul Codice dei Contratti e sulla Lettera di costituzione in mora della Commissione europea 24/01/2019 - Infrazione n.2018/2273 (leggi articolo) per ché sembrerebbe che il Governo abbia inserito nell’ultima bozza di Legge europea un articolo che modifica il Codice dei contratti per rispodere alla citata lettera di costituzione in mora che si riferisce, al subappalto ed all’avvalimento e nel dettaglio:

  1. al divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico;
  2. all’obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti;
  3. al divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore;
  4. al divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto;
  5. al divieto per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto; divieto per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara; divieto per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara;
  6. al divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse”.

La notizia arriva in un articolo dell’Agenzia di stampa “Public Policy” che precisa, anche, che la novità dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo pre Consiglio dei Ministri di martedì prossimo.

Modifiche agli articoli 80, 105 e 174 del Codice

Relativamente all’articolo 80 del Codice dei contratti degli appalti con le modifiche introdotte è previsto che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto anche se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. In atto, l’esclusione dell’operatore ecnomico può avvenire soltanto a seguito di una decisione amministrativa o giudiziaria definitiva.

Nell’articolo della bozza di Legge Ue relativo alle modifiche al Codice dei contratti sembra che l’esclusione sia circoscritta soltanto a quei casi in cui il mancato pagamento costituisca una grave violazione in riferimento alle previsioni contenute nel secondo e nel quarto comma dell’articolo 80. Inoltre è previsto che l’operatore economico non possa essere escluso quando abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, o quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La stessa bozza di Legge Ue interviene anche sugli articolo 105 e 174 del Codice sopprimendo l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori nei contratti di appalto o concessione fin dalla fase dell’offerta.

Applicazione delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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