Codice dei contratti: Natura, funzione e condizioni per il rilascio del Certificato esecuzione lavori

Sul Certificato di esecuzione dei lavori nulla di nuovo ma assume un interesse particolare la recente Sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2020, n. 1320

di Redazione tecnica - 26/02/2020

Il Certificato esecuzione lavori è disciplinato dall’articolo 86, comma 5-bis (rubricatio “mezzi di prova) del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che nella formulazione originaria così dettava: “L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2”, oggi modificata nella seguente maniera: “L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto con il Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” ma sino a quando non verrà predisposto, pubblicato ed entrato in vigore il citato nuovo Regolamento, dovrà essere applicato, così come disposto dall’articolo 216, comma 14, l’articolo 79, comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che così recita: “L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86

Certificato di esecuzione dei lavori

In atto, quindi, sul Certificato di esecuzione dei lavori nulla di nuovo ma assume un interesse particolare la recente Sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2020, n. 1320 che interviene sul problema dei certificati rilasciati non alla fine dei lavori ma nel corso degli stessi.

Qualificazione dell’impresa

I Giudici del Consiglio di Stato, nella citata sentenza precisano che l’acquisizione dei certificati da parte della SOA è necessaria alla qualificazione dell’impresa e l’art. 83, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 specifica che a tal fine “I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi”.

Rilascio del Certificato di esecuzione dei lavori

Il Consiglio di Stato aggiunge, anche, che:

  • l’art. 83, comma 4 D.P.R. n. 207/2010 prevede che: “I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se fanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato l’esito”.
  • il certificato di esecuzione lavori costituisce, dunque, una certificazione richiesta dall’impresa al committente (art. 84 comma 2, D.P.R. n. 207/2010) per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica-organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.

Certificati per Contratti non integralmente conclusi

I Giudici del Consiglio di Stato concludono, dunque, che:

  • non v’è ragione per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza (pubblica o privata) il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso, nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti.
  • il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il RUP attesti completata con buon esito e contabilizzata.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 21/02/2020, n. 1320.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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