Emergenza Coronavirus COVID-19: Validità del DURC ex art. 103 del D.L. #CuraItalia

Il DURC di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 si intende incluso tra i documenti di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020

di Redazione tecnica - 26/03/2020

La CNCE (Cassa Nazionale paritetica per le Casse Edili), con la Comunicazione n. 700 del 23 marzo 2020 ha informato le Casse Edili in merito a quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “#CuraItalia”), secondo il quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

DURC on line

Al riguardo, la CNCE ha chiarito che il DURC on line, rientra tra le attestazioni di cui alla suddetta disposizione. Per altro, l’INPS con il messaggio n. 1374 del 25/03/2020 avente ad oggetto “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva” al paragrafo 2 relativo alla “Gestione della verifica della regolarità contributiva” precisa quanto segue.

DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020

L’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione. Pertanto, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Indicazioni operative dell'INPS

In merito l'INPS, d’intesa con l’INAIL, fornisce le seguenti indicazioni operative.

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

In allegato il messaggio n. 1374 dell’INPS.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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