Emergenza COVID-19: l’ANAC invia un atto di segnalazione a Governo e Parlamento

La richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l’applicazione delle disposizioni adottate possa comportare rilevanti problemi applicativi

di Redazione tecnica - 16/04/2020

Grande preoccupazione dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) che con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020 ha dato alcune indicazioni per lo svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed uniformi al tempo del Coronavirus (leggi articolo).

Atto di segnalazione

Contestualmente alla delibera n. 312 l’ANAC ha, anche, inviato al Governo ed al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto “l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici” con cui viene segnalato che è necessario prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta “fase 2”).

Richiesta di norma specifica

La richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. La recente proroga del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio ad avviso dell’Autorità dell’Anac potrebbe comportare infatti una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale.

Decreto-legge 17/03/2020, n. 18

Tutto nasce a causa dell’articolo 103, comma 1 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 in cui è previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento».
Con la precisazione che il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Peculiarità delle procedure di gara ed Economia del Paese

Con la segnalazione, l’ANAC, in pratica, richiama l’attenzione sulle peculiarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per l’economia del Paese, suggerendo la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l’adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività produttive. Tale esigenza si manifesta in maniera ancora più pregnante se si considera la recente proroga del periodo di sospensione dei termini inizialmente previsto nel decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 e la possibilità che il ritorno alla normalità sia operato per fasi temporali differenziate.

Rischio di una sospensione generalizzata

Vi è, quindi, il rischio che una sospensione generalizzata delle procedure di gara - comprese le procedure negoziate in via d’urgenza, di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, e quelle (anche diverse dalle procedure negoziate) indette dagli enti del SSN a fronte di un maggiore fabbisogno – comporti un vero e proprio blocco dell’attività amministrativa, a danno degli utenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata