Contenuto minimo offerta tecnica: interviene il Consiglio di Stato

Qual è il contenuto minimo dell'offerta tecnica a cui concorrenti e commissione di gara si devono riferire? la parola al Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 23/04/2020

Qual è il contenuto minimo dell'offerta tecnica a cui sia i concorrenti che partecipano ad una gara che la commissione giudicatrice devono riferirsi?

Contenuto minimo offerta tecnica: interviene il Consiglio di Stato

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2400/2020 con la quale ha respinto un ricorso per la riforma di una precedente decisione del giudice di primo grado in riferimento ad una gara in cui il ricorrente era arrivato secondo.

Nel dettaglio, in primo grado era stata contestata l'erroneità di alcune valutazioni della commissione giudicatrice conseguite nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Secondo il tribunale di primo grado, le contestazioni entravano nel merito tecnico delle valutazioni discrezionali della commissione, senza riuscire a dimostrarne la manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza richieste dalla giurisprudenza per la loro sindacabilità nel giudizio amministrativo.

Contenuto minimo offerta tecnica: chi lo decide?

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che il contenuto minimo dell’offerta tecnica è solo ed esclusivamente quello previsto dalla legge di gara, mediante l’individuazione dei relativi contenuti presidiata dalla previsione dell’esclusione pel caso della loro carenza, e che la commissione è vincolata non meno dei concorrenti alla rigorosa applicazione della lex specialis.

Ciò premesso, per il caso di specie i giudici hanno ritenuto che l’offerta aggiudicataria non avrebbe potuto essere esclusa dalla gara perché carente di elementi che la lex specialis di gara non aveva presidiato a pena di esclusione, rendendoli in tal modo obbligatori.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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