Detrazione congiunta Ecobonus e Sismabonus: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate interviene sulla detrazione congiunta dell'ecobonus e del sisma bonus rispondendo ad un quesito di un contribuente

di Redazione tecnica - 25/05/2020

La detrazione congiunta di ecobonus e sisma bonus, prevista dall'art. 14 comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013, prevede alcune condizioni che sono state analizzate dall'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente.

Detrazione congiunta Ecobonus e Sismabonus: la risposta n. 138/2020 dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con risposta 22 maggio 2020, n. 138, ha dato riscontro alla domanda di un contribuente in merito all'importo complessivo di detrazione congiunta di ecobonus e sisma bonus, nel caso di demolizione e costruzione di un immobile con riduzione da 3 unità immobiliari distintamente accatastate come unità collabenti (categoria F/2) a 2 unità immobiliari (una destinata ad abitazione e l'altra ad uso produttivo).

Detrazione congiunta Ecobonus e Sismabonus: la domanda del contribuente

Il contribuente, in riferimento ai lavori di demolizione e ricostruzione con stessa cubatura (configurabili come intervento di ristrutturazione edilizia) che porteranno al miglioramento di due classi di rischio sismico e contestuale efficientamento energetico, chiede di sapere se:

  • sia possibile accedere alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle parti comuni di edificio finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui all'art. 14, comma 2-quater.1, del decreto legge n. 63/2013
  • l'importo massimo delle spese ammesse alla detrazione lavori per interventi abbinati di sisma bonus ed eco bonus, pari a 136.000 euro, vada calcolato tenendo conto del numero di unità di partenza (3) o del numero di unità a fine lavori (2).

Detrazione congiunta Ecobonus e Sismabonus: il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato l'art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013, ha indicato i requisiti necessari per la fruizione congiunta delle due detrazioni previste per l'efficientamento energetico (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus). In particolare, la detrazione in questione, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.

Ecobonus e Sismabonus: i requisiti per la detrazione congiunta

Entrando nel dettaglio per la fruizione del sisma bonus nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente [articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380/2001] e non in un intervento di nuova costruzione [articolo 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001]. La qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori.

Per il riconoscimento dell'ecobonus è necessario che gli edifici oggetto degli interventi siano "esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione, atteso che per questi ultimi, già in fase di costruzione devono comunque essere conseguiti determinati standard energetici. L'esistenza dell'edificio è provata, tra l'altro, dalla iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento. Gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile. L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

Ecobonus e Sismabonus fruibile per le unità collabenti

Anche per le unità collabenti deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. n. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Ecobonus e Sismabonus: e per le parti comuni?

In riferimento ad un edificio composto da più unità immobiliari ma con unico proprietario, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e che la locuzione "parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Tale locuzione, quindi, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, tuttavia, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso, ad esempio, di un edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni".

Nel caso di interventi che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, nel caso di un edificio con più unità immobiliari, il contribuente potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge n. 63 del 2013 per le parti comuni, in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce sopra illustrati.

Ecobonus e Sismabonus: il calcolo del limite di spesa

In definitiva, un immobile:

  • dotato negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento,
  • classificato "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio,

può fruire della detrazione congiunta di ecobonus e sisma bonus su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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