Decreto Rilancio e Superbonus 2020: da quando sono operativi Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%?

Il punto della situazione sulle nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto rilancio per l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico

di Redazione tecnica - 26/05/2020

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha dato il via in Italia ai nuovi superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus).

I nuovi superbonus nel decreto Rilancio 2020

In particolare, l'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancio ha definito in 16 commi tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110% e quindi:

  • l'orizzonte temporale;
  • gli interventi che possono accedere ai superbonus;
  • le condizioni di accesso:
  • i soggetti beneficiari;
  • la cessione del credito;
  • lo sconto in fattura.

Sull'argomento abbiamo già scritto l'articolo " Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%: interventi, condizioni di accesso, beneficiari, cessione del credito e sconto in fattura nel decreto Rilancio 2020" che entra nel dettaglio delle nuove detrazioni fiscali.

Le domande alla Posta di LavoriPubblici

Restano, comunque, tante (tantissime) le domande di tecnici e contribuenti sulle nuove detrazioni fiscali che riguardano principalmente gli interventi, l'orizzonte temporale e i tetti di spesa dei nuovi bonus potenziati.

Ecobonus e Sismabonus al 110%: immediatamente operativi?

Per quanto riguarda la piena operatività dei nuovi superbonus, come più volte anticipato, si ricorda che il Decreto Rilancio è un decreto legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell'attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020). Per la piena operatività si dovranno attendere:

  • le disposizioni attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate;
  • un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Ciò premesso, sia per l'ecobonus che per il sisma bonus potenziati al 110% il decreto Rilancio parla di "spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021". Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.

Ecobonus e Sismabonus: quali costi è possibile portare in detrazione?

Si applica, dunque, il criterio di cassa con la conseguenza che i nuovi superbonus possano applicarsi anche ai lavori già cominciati prima della pubblicazione del decreto. Stessa considerazione può essere effettuata per i costi relativi:

  • all'impresa di costruzione;
  • ai materiali;
  • alla progettazione.

Ecobonus e Sismabonus al 110%: per quali interventi?

Appare utile ricordare gli interventi che accedono ai due superbonus dividendoli nel caso di ecobonus e sisma bonus.

Interventi che accedono all'Ecobonus potenziato al 110%

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell'art. 119];
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati  [comma 1, lettera b) dell'art. 119]:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell'art. 119]:
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione.
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell'art. 119].

Condizioni di accesso per l'Ecobonus potenziato al 110%

Per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

  • il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Interventi che accedono al Sismabonus potenziato al 110%

L'art. 119, comma 4 prevede la detrazione fiscale potenziata al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili) anche per gli interventi previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sismabonus), ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La cessione del Sismabonus potenziato al 110%

Lo stesso comma 4 prevede anche la possibilità di cessione del credito d'imposta. In questo caso, però, sarà obbligatoria la sottoscrizione contestuale di una polizza avente ad oggetto il rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà essere portato in detrazione al 90%.

Provvedimento attuativo e Guida dell'Agenzia delle Entrate

Per maggiori dettagli e informazioni attendiamo tutti sia il provvedimento attuativo che la consueta guida che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti.

Ecobonus e Sismabonus al 110%: cosa fare?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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