Ripartenza, Codice dei contratti e Commissari straordinari: si va verso la deregulation?

L'analisi del Vice Presidente ANCE Edoardo Bianchi sugli ultimi provvedimenti normativi che prevedono Commissari straordinari per la ripresa dei lavori pubblici

di Edoardo Bianchi - 09/06/2020

In questi mesi in tutti gli interventi si registravano alcune condivise consapevolezze per la fase successiva al superamento del picco da contagio ex covid per farci trovare pronti ad una effettiva ripartenza:

  • le infrastrutture, intese in senso lato, erano tra i primi settori da riattivare perché potevano fungere da portentoso volano per il riavvio della economia e la messa in sicurezza della occupazione;
  • per fare atterrare le risorse servivano regole certe (possibilmente semplici) ed un ripudio della schizofrenica ipertrofia normativa praticata negli ultimi 26 anni;
  • il Codice dei contratti non ha funzionato e serviva una rivisitazione funzionale, puntuale e soprattutto organica;
  • poteva esserci un primo momento (fase 1, fino al 31.12.20) di breve durata dove potevano essere ammesse alcune deroghe ed un secondo momento (fase 2, dal 01.01.21) dove i nodi strutturali della materia avrebbero dovuto trovare soluzione in maniera tale da uscire definitivamente da una logica emergenziale (perenne);
  • il veicolo normativo che doveva contenere queste ricette avrebbe dovuto essere adottato al più presto e cmq non oltre aprile (il famoso DL Aprile, perito prima di vedere la luce).

Ebbene nulla di tutto ciò alla data odierna è avvenuto; solo slogan permeati da una spessa coltre di retorica a buon mercato.

Decreto Semplificazioni: il tempo passa

Il DL Semplificazioni che dovrebbe contenere tutti i provvedimenti normativi relativi alla fase 1 dovrebbe essere adottato entro giugno per essere quindi convertito entro agosto e dispiegare i propri effetti da settembre 2020.

Perché è passato tutto questo tempo infruttuosamente?

Non poteva essere definito/adottato prima? ad esempio durante il lockdown, in maniera tale che alla ripresa tutto fosse già compiutamente definito e consentire alle stazioni appaltanti di bandire/aggiudicare/consegnare i lavori sin da subito?

Chi pagherà il conto di questi mesi?

Non solo.

Nel DL Cura Italia, nel DL Scuola, nel DL Liquidità e nel DL Rilancio sono contemplati interventi spot finalizzati alla ripartenza dei cantieri, tutti ovviamente in deroga alle norme attuali; citiamo a memoria i più rilevanti.

Il comun denominatore degli stessi è solo quello di individuare percorsi derogatori rispetto alla normativa vigente in assenza di qualsiasi visione sistemica e di respiro.

In occasione della conversione del “DL Scuola” viene conferito il rango di commissari straordinari, fino a fine anno, ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province e delle Città metropolitane per realizzare rapidi interventi di messa in sicurezza del patrimonio scolastico.

Nella conversione del “DL Cura Italia” all’articolo 86 vengono previste misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari: … fino al 31.12.20 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del D.Lvo 18.04.16, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti …”.

All’articolo 94 bis vengono previste disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019: “… per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie spa, il provveditore interregionale alle oopp per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi …”.

Il SAL emergenziale

All’articolo 103, comma 2 ter viene introdotto l’istituto del SAL emergenziale limitandolo, però, solo ai rapporti tra privati.

Nel “DL Rilancio” all’articolo 206 vengono disciplinati gli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017: "… in relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia …".

All’articolo 207 viene ampliata la possibilità di ottenere una anticipazione rispetto all’importo contrattuale.

All’articolo 232 nella edilizia scolastica le stazioni appaltanti sono ammesse a redigere SAL emergenziali, svincolati cioè dagli importi minimi contrattualmente previsti.

Nella conversione del “DL Liquidità” all’articolo 42 bis è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell’ospedale di Siracusa.

Non riusciamo a comprendere quale sia il fil rouge né di merito né metodologico che collega questi provvedimenti nel loro insieme. Diversi Istituti disciplinati nel Codice subiscono interventi parziali e scollegati tra di loro.

Normativa a macchia di leopardo

Vi è chi possa affermare che questo modo di normare (a macchia di leopardo impazzito) consenta una efficace, trasparente e proficua gestione della cosa pubblica a stazioni appaltanti, professionisti ed imprese?

Quanto al merito temiamo che il tutto si riduca ad una dissertazione erudita sul ruolo e portata del Commissario Straordinario di turno.

Se così fosse, come ANCE esprimiamo il nostro dissenso perché il Paese non ha bisogno di ulteriori strappi bensì che, per lo meno, alle premesse condivise si dia seguito ed attuazione pratica.

Il punto di approdo di ANCE è ben chiaro ed intende radicare il risultato, la ripartenza, con la legalità.

Purtroppo non riusciamo (rectius, riescono) ad evadere dalla tentazione luciferina di predicare bene ma razzolare male; speravamo che la tragedia del Covid avesse portato via questo mal vezzo italico.

A cura di Edoardo Bianchi
Vice Presidente con delega alle opere pubbliche ANCE

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