Pericolosità e rischi delle aree naturali: qualcosa si muove

È possibile eliminare i rischi connessi alle pericolosità delle aree protette? ne parla il dott. Geol. Gian Vito Graziano

di Gian Vito Graziano - 20/07/2020

È noto che il nostro Paese, non a caso conosciuto come il Belpaese, sia ricchissimo di aree naturali di straordinaria bellezza, alle quali la nostra legislazione, ben oltre il semplice concetto di conservazione, attribuisce un valore istituzionalmente riconosciuto attraverso l’esercizio dei vincoli di tutela del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità.

Questo percorso, inizialmente osteggiato proprio per l’imposizione di inevitabili vincoli, ha finito poi per costituire l’esito di un giudizio positivo espresso dalla società nei confronti del proprio ambiente e del proprio patrimonio culturale. Un giudizio che ha travalicato l’apprezzamento per i grandi parchi nazionali, l’Etna e le Dolomiti, includendo una miriade di parchi regionali, grandi e piccole riserve marine e terrestri, aree umide, ecc., che per il loro habitat naturale attraggono sia turisti che popolazione locale, consentendo loro di godere della singolare bellezza, ora semplicemente passeggiandovi o andando in bicicletta, ora praticando sport, alpinismo, mountain bike, ecc.

Le condizioni di fruizione delle aree naturali

Da qualche tempo, soprattutto dopo i tragici incidenti della Macalube del 2015, dove in occasione di un evento naturale estremo trovarono la morte due bambini, l’attenzione generale si è spostata alle condizioni di fruizione delle aree naturali, intrinsecamente soggette a differenti tipologie e livelli di pericolosità, ossia a differenti gradi di probabilità che avvenga un determinato fenomeno naturale (crolli di blocchi di roccia, eruzioni vulcaniche, esondazioni di corsi d’acqua, ecc.) e che questo possa coinvolgere i fruitori dell’area.

Con riferimento ai fenomeni di natura geomorfologica e idraulica, da qualche tempo l’Autorità di Bacino Regionale della Sicilia, sulla base delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ha cominciato a classificare quali “elementi a rischio” le aree naturali protette interessate da pericolosità geologiche.

Seppure si tratti di una impostazione mutuata da situazioni diverse, ossia un’estrapolazione di una metodologia operativa rivolta a contesti diretti a conoscere e rimuovere le situazioni di rischio in termini di pianificazione urbanistica ed edilizia, essa tuttavia ha imposto diverse considerazioni e soprattutto ha aperto un dibattito, a tratti aspro, tra i diversi soggetti a diverso titolo interessati dalla questione: i gestori delle aree naturali da una parte, la proprietà, quasi sempre pubblica, delle stesse aree dall’altra, prima tra tutte la Regione Siciliana.

Percorsi naturali esenti da rischi?

Il dibattito si è fondato prevalentemente sulla considerazione che un qualsiasi percorso naturale di visita, di un vulcano, di una grotta, di un versante di montagna o delle sponda di un fiume, non può mai ritenersi assolutamente sicuro, perché l’imprevedibilità della natura non può mai condurre all’eliminazione delle pericolosità connesse con la stessa naturalità, a meno di procedere ad azioni particolarmente impattanti.

In molte aree protette, associato alla loro stessa natura geologica, il pericolo di crolli è talmente diffuso da non poter essere mitigato se non con il fissaggio di enormi quantità di barriere, funi, reti, ma si tratterebbe di interventi insostenibilmente contraddittori con la ragione stessa che ha portato all'istituzione di tali aree protette, ossia la tutela della natura in ogni sua forma.

Aree protette e gestione del rischio

Mentre quando si tratta di tutelare l'incolumità di qualcuno che si trova a fruire di un immobile o di una infrastruttura ricadente in zone a rischio si possono valutare tutti gli interventi atti a ridurre il rischio, sia intervenendo sul pericolo che sul valore esposto, non si può avere la stessa libertà quando ci si trova a operare in aree protette, per l’evidenza che in questo caso è necessario contemplare anche le esigenze di conservazione della natura e del paesaggio, così come prevedono non solo il decreto o la legge istitutiva dell’area protetta, ma anche tutto l'apparato normativo europeo, nazionale e regionale, volto alla tutela secondo i principi dell'articolo 9 della Costituzione.

Allora, se tutte le tipologie di parco e di riserva, nessuna esclusa, dalle grotte alle gole, dalle montagne alle riserve marine, dai vulcani alle cascate, sono caratterizzate da un certo grado di pericolosità, non potendo intervenire per variare il grado di pericolosità, insito nel fenomeno o nella morfologia del paesaggio, per “annullare” il rischio, si potrebbe soltanto inibirne la fruizione.

In altri termini, applicando pedissequamente la formula aritmetica secondo cui il rischio si compone dei fattori pericolosità e vulnerabilità, si giunge semplicisticamente alla determinazione che per azzerare il rischio si deve eliminare l'elemento vulnerabile, rappresentato dalla presenza dell'uomo.

È quello che sta già succedendo alla famosa e splendida Via dell’Amore al Parco delle Cinque Terre, ancora chiusa dopo un incidente avvenuto per fenomeni di crollo dalle balze rocciose sovrastanti. I residenti di quell’area, consapevoli di dover accettare una condizione di vulnerabilità quando si recavano da un borgo all’altro, la percorrevano con un occhio sempre vigile alla montagna sovrastante.

Vogliamo che succeda questo, che chiudano le riserve, che sia inibita la fruizione alla spiaggia dell’Isola dei Conigli, a Scopello, a Stromboli, che siano interdette le visite sull’Etna? Vogliamo rinunciare a godere di queste meraviglie naturali e che di conseguenza muoia anche l’economia che ad esse si lega?

Nuovo processo di valutazione del rischio

E’ evidente che il tema, per quanto complesso, debba essere trattato ripensando a un nuovo processo di valutazione del rischio, che dovrà comprendere la ponderazione del tasso di accettazione del rischio ed eventualmente lo sviluppo di soluzioni sostenibili di governance del rischio stesso.

Tuttavia sinora il dibattito è risultato alquanto sterile, senza che nessuno dei soggetti interessati abbia dettato una linea, accomunati piuttosto da una più o meno sottaciuta paura che, davanti ad un qualsiasi incidente, si debba rispondere a una giustizia penale che potrebbe colpire il gestore dell’area o l’ente proprietario, oppure il Sindaco quale massima autorità di protezione civile, o ancora il tecnico comunale, che non avrebbe provveduto a fare qualcosa.

Proprio perché formatosi in questo scenario che ho molto apprezzato l’intervento dell’Ing. Francesco Greco, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale, che il 2 luglio scorso ha emanato le “Linee Guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti” (allegate), con le quali ha inteso tracciare un percorso volto a scongiurare “una inopinata chiusura al pubblico con conseguenze disastrose sul piano turistico, economico e occupazionale” delle aree naturali protette.

Richiamando infatti le Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e specificamente il terzo punto del comma 7 dell’art. 8, in cui sono menzionate le misure di allertamento opportune per garantire attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, le nuove linee guida, nei “casi di pericolosità elevata e molto elevata”, richiamano l’attenzione sulla necessità di porre in essere interventi che tendano a mitigare il grado di rischio per i fruitori e soprattutto non prevedono alcuna interdizione alla fruizione.

La strategia generale proposta dall’Autorità di Bacino Regionale “in analogia con quanto previsto nei Piani di Protezione Civile, nelle aree a pericolosità geomorfologica ricadenti in Parchi, Riserve, Demanio Marittimo e Forestale” prevede l’approntamento di “opportune misure di allertamento”:

  • chiusura dell’area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo (gialla, arancione e rossa) e/o subito dopo un evento sismico di magnitudo superiore a 2,5, emanati dalla Protezione Civile regionale e/o locale e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
  • chiusura alla pubblica fruizione dell’area nel caso in cui a terreno saturo è previsto un incremento repentino e significativo della temperatura;
  • installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell’area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengono inserite le informazioni sulle condizioni di rischio e disposti i comportamenti da adottare.

Nell’ambito della gestione delle aree, nel caso di opere o luoghi che implicano lo stazionamento e il concentramento di visitatori, le linee guida consigliano di evitarne l’ubicazione sotto zone particolarmente a rischio e, ove già presenti in tali zone, di pensarne lo spostamento. Qualora non risultasse possibile spostarle in altre zone meno pericolose le linee guida consigliano il monitoraggio attraverso l’ispezione anche con drone ad alta risoluzione dei costoni incombenti al fine di valutare eventuali processi evolutivi del dissesto.

Quella del Segretario Generale potrebbe sembrare un’azione dettata soltanto dal buon senso, ma essa deve leggersi invece come un impegno nel voler tracciare un percorso strategico, individuato dal più qualificato degli organismi tecnici regionali in materia, che consegna ad una quanto mai necessaria prossima emanazione di nuove Norme Tecniche di attuazione l’atto finale di dover trasformare in legge quello che al momento è solo un indirizzo.

Nuove norme di attuazione sono dunque necessarie, affinché mettano in chiaro, una volta per tutte, come si gestisce e come si fruisce di un’area protetta, un luogo in cui l'oggetto dell'interesse è il fenomeno naturale, cioè la sorgente stessa del pericolo, in cui la consapevolezza del rischio costituisce la migliore forma di autotutela o di resilienza, come oggi si usa dire.

Un’azione quella del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale che definisco autorevole e allo stesso tempo coraggiosa, perché si inserisce in un clima di grande incertezza, in cui la paura di finire coinvolti negli ingranaggi di lunghi e tormentati procedimenti penali sembra congelare qualsiasi altro ragionamento.

Per quanto resti indubbia la necessità di ridurre per quanto possibile le condizioni di rischio, le nuove linee guida sembrano indirizzare nella direzione auspicata di dover cambiare completamente la percezione del concetto di pericolo e di valore esposto, quanto meno in ragione delle motivazioni per cui si fruisce di un'area nella quale è presente o si può presentare un fenomeno naturale, nella consapevolezza che in ambito naturale il pericolo coincide esattamente con la fisiologica evoluzione dei fenomeni naturali.

Quando non è possibile ridurre il pericolo perché non si è in grado di contenere i fenomeni naturali, il rischio si può ridurre incidendo sul valore esposto, ossia sui fruitori dell’area, dotandoli di sistemi di allertamento, ove questi siano possibili, e soprattutto fornendo loro le informazioni necessarie ad assumere comportamenti coerenti con i pericoli che gravano su quella stessa area: chi compie una visita guidata in un’area protetta o più in generale in un’area naturale deve per forza di cose accettare di essere esposto alle situazioni di pericolosità che la connotano, ma deve essere preventivamente informato e poter scegliere in definitiva se andare o meno.

Le linee guida non sono quindi un atto conclusivo, tutt’altro, ma sono l’inizio di un percorso che sinora era stato solo auspicato, che deve appunto concludersi con una revisione normativa che porti chiarezza e definisca ruoli e responsabilità.

Intanto esse apriranno sin d’ora un processo di revisione delle condizioni contrattuali con cui la “proprietà” del bene affida a terzi la gestione del bene stesso, perché dovranno prevedersi nuove modalità, ma anche nuove professionalità e nuovi patti economici.

Ma la strada imboccata, salvo ripensamenti della classe politica, ci pone finalmente oltre quella visione semplicistica che ha visto sin qui comparare la valutazione del rischio, riferita per esempio agli abitanti di una casa costruita in un'area di esondazione di un fiume, con quella, ben più complessa, riferita ai fruitori di un'area protetta.

A cura di dott. Geol. Gian Vito Graziano

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