Ecobonus e Superbonus: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla cessione del credito

L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito circa la possibilità di cessione del credito di importa maturato per interventi di riqualificazione energetica

di Redazione tecnica - 07/08/2020

Ecobonus e superbonus 110%: a chi è possibile cedere il credito di imposta? è una domanda molto attuale, soprattutto a seguito della pubblicazione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Ecobonus, Superbonus e cessione del credito: la domanda all'Agenzia delle Entrate

Alla domanda ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 249 del 6 agosto 2020 con la quale si è tornati a parlare delle nuove opzioni previste dal decreto Rilancio per la cessione del credito e lo sconto in fattura. In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di effettuare interventi di riqualificazione energetica. A seguito di tali interventi, ha ricevuto dai suoi clienti i crediti corrispondenti alle detrazioni di imposta loro spettanti per le spese sostenute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 sexies, del D.L. n. 63 del 2013. L'istante, a sua volta, ha intenzione di cedere tali crediti al proprio fornitore di energia elettrica e chiede, pertanto, se tale soggetto rientri tra i potenziali cessionari del credito di imposta.

Ecobonus, Superbonus e cessione del credito: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il quadro normativo di riferimento che negli ultimi tempi di è arricchito degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio con i nuovi Superbonus 110% e le nuove possibilità di cessione del credito per le quali si attende il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e la piattaforma per lo scambio dei crediti.

In riferimento al nuovo mutato quadro normativo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ecobonus, Superbonus e cessione del credito: a chi cederlo?

In definitiva, il credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica). Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa istante può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate, infine, per completare il quadro normativo di riferimento ha ricordato il comma 7 dell'art. 121 del Decreto Rilancio per cui "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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