Superbonus 110%: Interventi agevolabili o meno

La circolare 24/E fornisce specifici chiarimenti sull'interpretazione della norma per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa

di Redazione tecnica - 18/08/2020

Con la pubblicazione da parte di alcuni Istituti di credito delle indicazioni sulla cessione del credito, sia con riferimento alle modalità sia, soprattutto, al costo dell’operazione per il cedente, l’attenzione degli operatori si focalizza sugli interventi agevolabili o meno.

Superbonus 110%: nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate gli interventi possibili

Viene in aiuto la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E che al paragrafo 1 definisce l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati:

  • a) dai «condomìni»;
  • b) dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o enti;
  • d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • d-bis) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838;
  • e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Categorie fuori dal superbonus 110%

In pratica, dunque, rstano fuori dal Superbonus 110%:

  • le unità immobiliari di lusso e, comunque, le unità immobiliari riportate in catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • gli interventi eseguiti sugli immobili di impresa e strumentali all'esercizio di lavoro autonomo;
  • gli interventi effettuati da persone fisiche, non fiscalmente residenti sul territorio nazionale che, in assenza di reddito imponibile, detengono l'immobile in godimento;
  • gli interventi che, pur effettuati da persone fisiche, lo sono sulle unità eccedenti le prime due.

Non sono, poi, ammessi alla detrazione anche alcuni enti del Terzo settore anche se non tutti poiché la norma, alle lettere d-bis) ed e) richiama le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche, restando escluse le associazioni diverse da quelle indicate e, quindi, anche le fondazioni e le altre tipologie.

Il Superbonus 110% non si applica, poi, agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate per un immobile interamente posseduto da un unico proprietà o in comproprietà fra più soggetti e restano ulteriormente escluse le persone fisiche per gli interventi, anche qualificati, realizzati su beni relativi all'impresa e/o all'esercizio di arti e professioni. In presenza di interventi eseguiti sulle parti a comune, le spese possono essere considerate soltanto se riguardano un edificio residenziale nella sua interezza e, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica sulle unità abitative collocate all'interno di un edificio plurifamiliare, la detrazione spetta se le stesse unità sono «funzionalmente indipendenti», ovvero con accesso autonomo all'esterno, a prescindere che la stessa faccia parte di un condominio o condivida parti a comune con le altre.

Superbonus 110% soltanto per edifici esistenti

Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio).

Superbonus 110% anche per demolizione e ricostruzione

L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Superbonus 110%: la tabella di sintesi con interventi, detrazione, tetti di spesa e numero anni di ripartizione

Ricordiamo, per ultimo, che il Decreto Requisiti minimi Ecobonus, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riporta un utilissima tabelle di sintesi in cui per ogni tipologia di intervento è riportato:

  • il riferimento legislativo;
  • la definizione dell'intervento;
  • il riferimento all'articolo 2, c. 1
  • la detrazione massima ammissibile;
  • la spesa massima ammissibile;
  • l'aliquota di detrazione;
  • il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione

Ecco di seguito la tabella nell'ultima bozza di Decreto Requisiti minimi Ecobonus.

Tabella sintesi interventi Tabella sintesi interventi Tabella sintesi interventi Tabella sintesi interventi

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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