Superbonus 110%: Adeguato il Decreto sulle attestazioni dei lavori antisismici

Il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture conferma che il sismabonus si ottiene anche se l'intervento non migliora la classe sismica dell'edificio

di Redazione tecnica - 31/08/2020

Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il 7 agosto 2020, il Decreto MIT 6 agosto 2020, n. 329 che ha modificato il proprio Decreto 28 febbraio 2017, n. 58 avente ad oggetto “Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”.

Modifiche al DM 28 febbraio 2017, n. 58

Con il decreto MIT n. 359/2020 vengono nel dettaglio le modifiche necessarie per adeguare il decreto n. 58/2017 alle nuove norme introdotte con gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e nel dettaglio:

  • all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4, sono inseriti i commi 4-bis,  4-ter e 4-quater con i quali rispettivamente e nel dettaglio vene precisato rispettivamente che:
    • al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14;
    • al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1. Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2;
    • la documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’apposizione del visto di conformità ivi previsto,
  • l’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58, è sostituito dall’allegato B del decreto n. 329/2020.

In vigore per le spese di cui agli artt. 119 e 121 del dl n. 34/2020 sostenute dall'1/7/2020

Aggiungiamo che all’articolo 3 del provvedimento è precisato che:

  • le nuove disposizioni dell’articolo 1 del decreto n. 329/2020 si applicano alle spese documentate e sostenute a decorrere dal 1 luglio 2020 ai soli fini delle detrazioni e delle opzioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  • il nuovo decreto n. 329/2020 è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Nuovi allegati per avanzamento lavori ed attestazioni

Precisiamo, anche, che il nuovo Decreto n. 329/2020 contiene, anche, oltre all’allegato B i nuovi allegati e precisamente:

  • l’allegato 1 citato al comma 4-ter relativo al modello per redigere lo stato d’avanzamento dei lavori;
  • l’allegato B-1 relativo al modello con cui deve essere predisposta l’attestazione del Direttore dei lavori e l’allegato B-2 contenente il modello con cui deve essere predisposta l’attestazione del Collaudatore statico; entrambi i modelli sono citati nei due nuovi commi 4-bis e 4-ter.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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