Codice dei contratti: Una Circolare del MIT con chiarimenti sull’incremento dell’anticipazione alle imprese

La circolare fornisce specifici chiarimenti sull'interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa

di Redazione tecnica - 13/08/2020

Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la Circolare 12 agosto 2020 che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l'articolo 207 rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” cosiddetto “Decreto rilancio”, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 207 del "decreto rilancio"

Nel dettaglio nei due commi del citato articolo 207 è precisato che “1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indìce una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

I chiarimenti della Circolare

La circolare fornisce specifici chiarimenti sull'interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute al Mit.

In particolare vengono approfonditi gli ambiti di applicazione della norma e la disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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