Emergenza Coronavirus: Il Ministero della salute ribadisce il distanziamento e l’obbligo della mascherina

Nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, restano obbligatori il distanziamento di almeno un metro e l’obbligo della mascherina

di Redazione tecnica - 04/08/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 3 agosto 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza 1 agosto 2020 del Ministero della salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Luoghi chiusi aperti al pubblico

Con l’Ordinanza è ribadito che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e restano obbligatori sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, devono essere utilizzati nella fase di convivenza con il virus.

Nell’occasione il Ministro della salute Roberto Speranza ha ribadito che "È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela.”.

Validità temporale dell’Ordinanza

L’ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 agosto 2020.

Articolo 1 dell’ordinanza

Nell’articolo 1 dell’ordinanza è precisato testualmente che “1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.2020.

In allegato il testo dell’Ordinanza 1 agosto 2020 pubblicata sulla Gazzetta uffciale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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