Box interrati e titolo edilizio: quanto incide il vincolo paesaggistico-ambientale?

Quanto incide il vincolo paesaggistico-ambientale per il rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione di box interrati?

di Redazione tecnica - 08/09/2020

Quanto incide il vincolo paesaggistico-ambientale per il rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione di box interrati?

Box interrati e titolo edilizio: la parola al Consiglio di Stato

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Seconda del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5393 del 7 settembre 2020 resa per la riforma di una precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che aveva a sua volta accolto il ricorso presentato per l'annullamento di una disposizione dirigenziale contenente il diniego di autorizzazione edilizia per la realizzazione di due box auto interrati. Come rilevato in primo grado, il provvedimento di diniego è stato ritenuto privo di adeguata motivazione, essendo insufficiente il richiamo all’art. 17 della variante generale al P.R.G., che vieta la realizzazione di parcheggi mediante l’escavazione di grotte e caverne nei banchi di tufo affioranti, comunque derogabile ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122 recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale".

Box interrati e titolo edilizio: i motivi del ricorso

Nel ricorso in secondo grado, l'amministrazione comunale ha lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado sotto il duplice profilo:

  • da un lato, della mancata valorizzazione della insistenza delle opere in zona a vincolo ambientale, nonché collocata in zona “P1” di protezione integrale dal piano territoriale paesaggistico (P.T.P.), con divieto di qualsivoglia incremento anche volumetrico dell’esistente;
  • dall’altro, della ritenuta applicabilità del regime di favore di cui all’art. 9 della legge n. 122/1989 anche in deroga a disposizioni di natura “tecnica”.

Box interrati: quanto incide il vincolo paesaggistico-ambientale sulla possibilità di rilascio del titolo edilizio?

Come specificato dia giudici di Palazzo Spada, il nodo della controversia è rappresentato dall'incidenza di un vincolo di natura paesaggistico-ambientale sulla possibilità di rilascio del titolo edilizio necessario per la realizzazione di parcheggi interrati.

Per sciogliere questo nodo, il Consiglio di Stato ha richiamato un principio pacifico della giurisprudenza che differenzia il contenuto delle valutazioni di natura paesistico-ambientale e quelle di carattere urbanistico-edilizio: pur esprimendosi i due apprezzamenti sullo stesso oggetto, il primo ha riguardo alla compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto, l’altro ne verifica la conformità urbanistico-edilizia. Ciò implica che all’autorità preposta a rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico è precluso effettuare solo una mera valutazione di compatibilità dell’intervento con ridetta disciplina urbanistico-edilizia, in quanto demandata in via propria e primaria all’Amministrazione comunale. Essa deve piuttosto verificare la compatibilità dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, peraltro in maniera concreta, esplicitando le ragioni dei propri giudizi e non trincerandosi dietro a motivazioni di tipo stereotipato.

Box interrati: il vincolo paesaggistico-ambientale e la normativa vigente

Nel caso di un intervento per la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati da realizzarsi nel territorio della Regione Campania, assume ulteriore specifico rilievo la disciplina legislativa di cui all'art. 9 della Legge. n. 122/1989 e all'art. 6 della Legge Regione Campani 28 novembre 2001, n. 19, per la quale possono essere realizzati “anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”, fatta eccezione per i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale.

Si tratta di un beneficio concesso ai soggetti contemplati dalle due disposizioni normative al fine della realizzazione del superiore interesse pubblico collegato all’esigenza di decongestionare i centri abitati dalle auto in sosta e di rendere più agevole la circolazione stradale (con innegabili vantaggi per la collettività anche in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico).

La combinazione dei principi di cui sopra (autonomia dei profili valutativi per la tutela del vincolo e il rilascio del titolo edilizio; specificità dell’intervento e conseguente specialità della disciplina derogatoria) consente di affermare che in sede di esame del progetto concernente la richiesta di realizzazione di parcheggi pertinenziali, l’Amministrazione comunale non può opporre un diniego fondato sul mero contrasto con la normativa urbanistica, senza incorrere nella violazione delle citate disposizioni legislative.

La normativa vigente non sancisce in modo automatico l’incompatibilità di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela (dato che tale effetto che può verificarsi solo nelle ipotesi di vincoli di carattere assoluto). L’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sarà sempre chiamata a valutare l’effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento oggetto di richiesta, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non potendosi ritenere sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo.

Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione non può dunque limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo.

Partendo da tale premessa è stato ritenuto illegittimo, per difetto di istruttoria e motivazione, il parere negativo espresso sulla compatibilità ai fini paesaggistici, ove si sia fatto generico riferimento all’impatto visivo dell’opera, non potendo configurarsi alcuna lesione ai valori paesaggistici allorché le opere realizzate non abbiano uno sviluppo verticale o siano nascoste alla vista, come nella specie.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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