Bonus facciate: che requisiti devono possedere i materiali per rientrare nella detrazione fiscale?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se i materiali utilizzati devono possedere specifiche caratteristiche per la fruizione del Bonus Facciate

di Redazione tecnica - 09/09/2020

Per la fruizione della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (c.d. bonus facciate), i materiali utilizzati devono possedere dei requisiti particolari?

Bonus facciate: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

È questa la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 319 dell'8 settembre 2020 recante "Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici". La domanda è arrivata da una società che si occupa di produzione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia, che ha chiesto di sapere se un loro prodotto per il rivestimento per pareti in esterno e facciate fosse idoneo alla fruizione della detrazione fiscale prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).

Bonus facciate: il presupposto normativo

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato il presupposto normativo previsto per la fruizione del bonus facciate (art. 1, legge n. 160/2019) per il quale:

  • comma 219 "per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%".
  • comma 220 "nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (...) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (...). In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90".

Bonus facciate: per quali interventi

La circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia ha anche chiarito che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Bonus facciate: contano i requisiti dei materiali?

Per rispondere alla domanda, l'Agenzia ha ricordato il paragrafo 2 della circolare 2/E richiamata e per la quale gli interventi di recupero o restauro della facciata possono fruire della detrazione fiscale del 90% a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuate in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione).

Tutto ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni fiscali del 90% cosiddetto bonus facciate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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