Decreto Agosto: Sostegno a turismo e spettacolo

Per le strutture turistico ricettive con attività esclusivamente stagionale, il tax credit affitti spetta anche con riferimento al canone corrisposto a luglio

di Redazione tecnica - 17/09/2020

Con tre articoli del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), la cui legge di conversione è, in atto, all’esame della Commissione Bilancio del Senato, vengono dettate nuove misure relative:

  • all’estensione di un mese il credito d’imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo (art. 77).
    Sono le principali misure fiscali a favore del comparto turistico e dello spettacolo contenute nel Dl n. 104/2020;
  • all’esenzione della seconda rata Imu 2020 per alberghi, stabilimenti e luoghi dello spettacolo e, a favore di cinema e teatri, esenzione dal tributo municipale per ulteriori due anni (art. 78);
  • al “bonus alberghi” del 65% per incentivare la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, incluse quelle che erogano cure termali (art. 79).

Tax credit affitti prorogato di un mese

L'articolo 77, rubricato “Misure urgenti per il settore turistico)” estende, alle medesime condizioni, alle strutture termali il credito d'imposta già riconosciuto dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Inoltre, tale credito d'imposta deve ora essere commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento anche al mese di giugno, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio.

Inoltre, l'operatività del fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del MIBACT al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator è estesa alle guide e agli accompagnatori turistici e la dotazione dello stesso è incrementata da 25 a 265 milioni di euro. Infine si proroga sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.
Ricordiamo che il bonus è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione ovvero al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Esenzione Imu estesa a tutto il 2020

L’articolo 78 rubricato “Esenzioni IMU per turismo e spettacolo” prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

Si tratta in particolare di:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Torna il bonus riqualificazione

L’articolo 79 rubricato “Agevolazioni settore turistico e termale” riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014.

L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.

L’articolo 79 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ripropone, con qualche modifica, l’agevolazione introdotta, per gli anni 2014-2016, dall’articolo 10 del Decreto-legge 31 maggio 2020, n. 83 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e reiterata, per il biennio 2017-2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, consistente in un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Possono beneficiarne anche le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle che erogano cure termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% (anziché l’originario 30%) delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del 2020 e del 2021. È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), e non è soggetto alla ripartizione in tre quote annuali di pari importo, prevista dal comma 3 della norma che l’ha istituito. Inoltre, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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