Superbonus 110%: gli interventi edilizi che accedono alla nuova detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio

Superbonus 110%: ecco tutti gli interventi trainanti e trainati che accedono alla detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 24/09/2020

Superbonus 110%: dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, contribuenti, condomini, professionisti e imprese sono in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del MiSE (Decreto Asseverazioni 3 agosto 2020 e Decreto Requisiti minimi 6 agosto 2020) che renderanno finalmente davvero operativa la nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: quali interventi edilizi accedono alla detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio?

Oltre alla pubblicazione dei due decreti del MiSE, tutti sono in trepida attesa della fatidica data del 15 ottobre 2020, in cui sarà messa online la piattaforma necessaria per la cessione del credito prevista dall'art. 121 del Decreto Rilancio e definita dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 al quale è allegato il modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Intanto, continuano le domande dei nostri lettori in merito agli interventi che possono accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110%. Domande che spesso lasciano intendere che, nonostante gli approfondimenti pubblicati nelle ultime settimane, sono ancora in molti a non aver compreso le potenzialità di questo bonus edilizi e quali interventi è possibile effettuare per potervi accedere.

Chiariamo subito un concetto fondamentale: il superbonus è stato previsto per migliorare la qualità energetica e strutturale degli edifici e non delle singole unità immobiliari, a meno di casi particolari che adesso vedremo.

Superbonus 110%: interventi edilizi trainanti e trainati

Partiamo dalla prima considerazione di base, l'art. 119 del Decreto Rilancio ha potenziato al 110% le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Sono previsti alcuni interventi edilizi che accedono direttamente al superbonus 110% (interventi trainanti) e altri che possono accedervi solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (interventi trainati).

Tra gli interventi trainanti occorre fare un distinguo tra quelli di efficienza energetica e quelli di miglioramento sismico.

Superbonus 110%: interventi edilizi trainanti e trainati di efficienza energetica

In riferimento agli interventi di efficienza energetica, il Decreto Rilancio prevede che accedono al superbonus 110% i seguenti (interventi trainanti):

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (c.d. cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda:
    • dell'edificio;
    • dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.

I tre interventi andranno effettuati:

  • su edifici nella loro interezza;
  • su unità immobiliari in edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • sulle parti comuni degli edifici.

Le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari", alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi trainanti siano congiuntamente eseguiti altri interventi di efficienza energetica, anche questi godranno della detrazione fiscale del 110%. Tali interventi trainati possono essere effettuati sulla singola unità immobiliare o su edifici condominiali (cambiano solo i limiti di spesa):

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Superbonus 110%: interventi edilizi trainanti e trainati di miglioramento sismico

Il Decreto Rilancio prevede anche il potenziamento al 110% delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di miglioramento sismico previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, sempre per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ad eccezione degli edifici ubicati nella zona sismica 4 (intervento trainante).

Tale detrazione spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi miglioramento sismico suddetti (intervento trainato).

Superbonus 110%: impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Nel caso sia eseguito uno degli interventi trainanti di efficienza energetica o miglioramento sismico, il Decreto Rilancio prevede che possano accedere al 110% anche:

  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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