Decreto Semplificazioni: ecco le modifiche definitive al Codice dei contratti

Dopo l'approvazione del Senato, la Camera voterà la fiducia sulla conversione del Decreto Semplificazioni: ecco tutte le modifiche al Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 08/09/2020

Decreto Semplificazioni: dopo l'approvazione con voto di fiducia da parte dell'aula del Senato, è prevista per oggi alla Camera dei Deputati la discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Decreto Semplificazioni: conversione in legge entro il 14 settembre 2020

La votazione finale è prevista per le ore 13 di giovedì 10 settembre 2020 e considerato che la conversione in legge dovrà arrivare entro e non oltre il 14 settembre 2020 (60 giorni dal 14 luglio 2020), tutto lascia immaginare che, anche in questo caso, si tratterà di un ulteriore voto di fiducia.

In allegato il testo approvato con voto di fiducia al Senato che ha apportato notevoli modifiche a tutto il provvedimento ed, in particolare, agli articoli dall'1 al 9 che costituiscono il Capo I rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” il cui articolato originariamente costituito da 9 articoli è, adesso passato a 13 con l’inserimento dei seguenti:

  • art. 2-bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
  • art. 2-ter - Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
  • art. 4-bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
  • art. 8-bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60

Decreto Semplificazioni: tutte le modifiche al Codice dei contratti

Entrando nel dettaglio riassumiamo, qui di seguito, le modifiche introdotte nel testo approvate con voto di fiducia al Senato.

Art. 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

L'articolo 1, modificato dal Senato, interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.

In deroga alle disposizioni del codice, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto) si applicano le procedure semplificative di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1.

Il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Si prevede, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (lett. a). Si prevede poi (lettera b), modificata dal Senato) la procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In base ad una modifica del Senato.

Con il comma 4 è disposto che per le modalità di affidamento di cui all’articolo 1 del provvedimento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice.

Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.

Con una modifica del Senato, si prevede altresì l'inserimento di un comma aggiuntivo 5-bis il quale novella l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l'articolo 36 del codice.

In pratica, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, vengono applicate le procedure di affidamento dettate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1

Art. 2 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

L'articolo 2, modificato dal Senato, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021, termine temporale modificato dal Senato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).

Art. 2-bis - Raggruppamenti temporanei di imprese

Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del codice dei contratti pubblici.

Art. 2-ter - Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2021, alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali.

Art. 3 -Verifiche antimafia e protocolli di legalità

L'articolo 3, dopo l'esame del decreto-legge in Senato, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);

b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici

L'articolo 4, al comma 1, novella l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

I commi 2-4 dell'articolo 4, come modificati dal Senato, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.

Art. 4-bis - Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario

L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, pone alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.

Art. 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

L'articolo 5 detta disposizioni a carattere transitorio applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nelle fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento .

Con una modifica del Senato, si estende fino al 31 dicembre 2021 l'arco temporale di applicazione delle disposizioni, che il testo originario della disposizione prevede fino al 31 luglio 2021.

Art. 6 - Collegio consultivo tecnico

L'articolo 6, modificato dal Senato, prevede, fino al 31 dicembre 2021, (mentre il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio 2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (co. 1).

Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio, formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. I membri sono dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero - in base a una modifica del Senato - che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni (il testo originario del decreto prevedeva invece una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento). Si dettano inoltre le modalità di nomina.

Art. 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione, l’istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l’anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio.

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, secondo la modifica del Senato, che estende l'arco temporale di applicazione della disposizione, (rispetto al testo originario che ne prevede l'applicazione fino al 31 luglio 2021).

L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo. n. 50 del 2016. Le novelle riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sulla finanza di progetto (art. 183). Il comma 6.

dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche. Durante l'esame presso il Senato, sono state approvate modifiche in materia di: operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici; clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale; partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC. Ulteriori modifiche introdotte dal Senato intervengono su disposizioni del Codice, al fine di aggiungere il riferimento al Terzo settore ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza dell'applicazione delle novelle previste dal comma 5.

L'articolo 8, comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

L'articolo 8, comma 7, novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019. Esso proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Proroga al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 medesimo. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 8, comma 7-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti. Esso innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.

L'articolo 8, comma 8, a cui in prima lettura sono state apportate modifiche formali, affida - fino alla scadenza dello stato di emergenza - al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

Il comma 9 consente al Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 201613) - che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Il comma 11 dell'articolo 8 prevede che con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011 relativo ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 8-bis - Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria

L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, prevede una modifica di alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali - Commissari Straordinari

L’articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l'esame al Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all’ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto “sblocca cantieri” (comma 1); alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2); all’attribuzione dei poteri dei commissari “sblocca cantieri” a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3).

Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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