Coronavirus Covid-19: Circolare del Ministero dell’Interno sulla chiusura di strade o piazze

Le disposizioni del dPCM 18 ottobre 2020 integrano e modificano le previsioni del dPCM 13 ottobre 2020 e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020

di Redazione tecnica - 21/10/2020

Il Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti la Circolare 20 ottobre 2020 del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, avente come oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le disposizioni del dPCM 18 ottobre 2020 integrano e modificano le previsioni del dPCM 13 ottobre 2020 e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l'art. 1 comma 1 lett d n. 6 che si applica dal 21 ottobre 2020) fino al 13 novembre 2020.

In verità il dPCM 18/10/2020 interviene sul previgente dPCM 13/10/2020 modificandolo; in allegato, quindi, il citato dPCM 13/10/2020 con introdotte ed evidenziate le modifiche apportate dal dPCM 18/10/2020

Profili trattati nella circolare

Nella circolare vengono trattati i seguenti profili:

  • Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a);
  • Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2);
  • Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3);
  • Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5);
  • Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9).

Chiusura di strade e piazze

Relativamente alla Chiusura di strade o piazze nei centri urbani, nella circolare è precisato che:

  • la norma consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che, come già evidenziato nella precedente circolare del 16 ottobre 2020, possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;
  • l’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture sanitarie territoriali;
  • la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.

In allegato la Circolare Ministero dell’Interno 20 ottobre 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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