Contributo a fondo perduto indebito: Come si calcola nel caso di affitto dell’intera azienda?

Il decreto rilancio, all'articolo 25, spiega le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto

di Redazione tecnica - 05/10/2020

Come si calcola il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio in caso di azienda in affitto? L'argomento è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 2 ottobre 2020, n. 426.

Il caso

Il titolare di un'impresa Sas, società in accomandita semplice, ha concesso in affitto l'intera azienda a una Srl, società a responsabilità limitata, costituita a settembre 2019, ma operativa a partire dal gennaio 20209. L'impresa Sas, possiede ricavi compresi fra 400 mila euro e un milione di euro; nell'aprile 2019 ha fatturato oltre 125 mila euro; nel mese di aprile 2020 ha fatturato invece appena 1.500 euro con una differenza di oltre 124 mila euro. La società Srl, invece, per il 2019 ha ricavi inferiori a 400 mila euro; il suo fatturato nel mese di aprile 2019 è pari a zero; nell'aprile 2020, invece, ha fatturato oltre 28 mila euro. La questione riguarda proprio la fruizione del contributo per le due società. Secondo il titolare della Sas, che ha affittato l'azienda, non si tratta di "riorganizzazione aziendale" e che quindi determinerebbe aggregazione o disaggregazione di complessi aziendali e ritiene che il contributo spetti ad entrambe le società in diverse misure. 

Le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto

Il decreto rilancio, all'articolo 25, spiega le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo. Il primo è che nel periodo di imposta che va dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l'ammmontare dei ricavi non deve essere superiore a 5 milioni di euro. Il fatturato e i corrispettivi per il mese di aprile 2020 non devono essere inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Se sono state fatte operazioni di riorganizzazione aziendale, cosa succede?

Se nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 sono state fatte operazioni di riorganizzazione aziendale, bisogna considerare gli effetti di questo evento, sia per quanto riguarda la soglia massima di ricavi o compensi, che la riduzione di fatturato. Lo stesso discorso vale anche per cessione in affitto, quindi nel caso preso in esame. In questo caso bisognerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento. Ciò detto, la Srl, nel caso preso in esempio, determina la soglia di accesso al contributo, includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda ricevuta in affitto. Per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (e quindi aprile 2020 e aprile 2019), considerando oltre al proprio fatturato, anche quello dell'azienda trasferita. Invece la Sas, sempre tenendo contro dell'esempio preso in considerazione, determina la soglia di acceso al contributo "elidendo dai propri ricavi quelli riferibili all'azienda data in affitto". Per quanto riguarda invece il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati su aprile 2020 e aprile 2019, "depurando il proprio fatturato degli importi relativi all'azienda trasferita".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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