Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione e abitazione principale: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sull'accesso al superbonus per l'intervento di demolizione e ricostruzione di un'abitazione non principale

di Redazione tecnica - 08/10/2020

Superbonus 110%: tipologie e requisiti tecnici

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tipologie e requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell'art. 119 del decreto Rilancio e oggi sono ancora più dettagliati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246), mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10 sempre dell'art. 119.

Superbonus 110%: cosa dice la norma sull'abitazione principale?

In merito alla necessità che l'immobile oggetto di intervento debba costituire "abitazione principale" del soggetto che intende fruire dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato:

  • il comma 9, lettera b) e il comma 10 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
  • i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 24/E del 2020.

Dalle suddette disposizioni discende:

  • che "il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche (...) per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari";
  • che "per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3".

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi "trainati").

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
© Riproduzione riservata