Tax credit canoni di locazione: può spettare un mese sì e uno no

Il calo del fatturato, condizione necessaria per accedere al beneficio deve essere verificato confrontando separatamente i dati di marzo, aprile e maggio 2020

di Redazione tecnica - 15/10/2020

L’Agenzia delle entrate con la Risposta 13 ottobre 2020, n. 466 interviene sulla Tax credit relativa ai canomi di locazione e precisa che non importa in che modo si sia verificata la riduzione del fatturato, per fruire del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall’articolo 28 del Decreto-legge19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 perché il calo deve essere verificato mese per mese. Quindi, può capitare che spetti per una sola delle mensilità in osservazione, cioè marzo, aprile e maggio 2020.

Non raggiunti nel mese di marzo i requisiti per accedere al bonus

L’Agenzia delle entrate con la citata Risposta n. 466 rassicura la società istante che, a causa dell’emergenza epidemiologica, ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati in locali “non abitativi” detenuti in locazione, e che, facendo i calcoli, si è accorta che nel mese di marzo non raggiunge i requisiti per accedere al bonus.

Circolare 13 aprile 2020, n. 8

Dopo aver riepilogato la norma agevolativa, l’Agenzia ricorda che l’istante, ai fini del calcolo da effettuare per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, deve attenersi ai chiarimenti contenuti nella circolare 13 aprile 2020 n. 9.
Tale documento di prassi, in particolare, precisa che “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento e quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, e rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 Data) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 Data DDT)”, e che “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati”.  
Detto questo, così effettuati i calcoli, la società istante potrà fruire del credito d'imposta in argomento, con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Circolare 6/6/2020, n. 14 e Provvedimento 01/07/2020

Per completezza, infine, l’amministrazione rammenta che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità operative di utilizzo dell’agevolazione, ha fornito chiarimenti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14 e, con il Provvedimento 1 luglio 2020 ha definito le modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta in questione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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