Contributo a fondo perduto neo Società: Arrivano i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ritiene che possano rientrare nell'ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30/04/2020

di Redazione tecnica - 26/10/2020

Una società che si è costituta ad aprile 2020 può accedere ai benefici del Decreto Rilancio e quindi ottenere il fondo perduto? Chiarisce, come al solito l'Agenzia delle Entrate con la https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201019/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-19-ottobre-2020-n-479-20877.htmlRisposta n.479 del 19 ottobre 2020

Il dubbio delle neo-società

Il titolare di una società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se può rientrare tra i beneficiari del fondo perduto, previsto dal Decreto Rilancio. La società si è costituita ad aprile 2020, ma ha iniziato l'attività nel mese di maggio 2020. Secondo il titolare della società, il beneficio è dovuto, perché previsto da una circolare proprio dell'Agenzia pubblicata a giugno 2020. 

Cos'è il fondo perduto

Per sostenere la crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, il governo, lo scorso 19 maggio, ha emanato il Decreto Rilancio che contiene, tra le altre cose, anche un fondo perduto dedicato al "Sostegno all'impresa e all'economia", erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Il contributo viene riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Come si accede al contributo

Ci sono delle condizioni necessarie per ottenere il beneficio. Tra queste, in particolare, è necessario che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro. Inoltre l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Alcuni chiarimenti

L'Agenzia ha emesso delle circolari per chiarire alcuni passaggi sul fondo perduto. Tra questi, ha fatto sapere che il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1 gennaio 2019. Ma c'è di più. "In considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) - si legge nella circolare - si ritiene che possano rientrare nell'ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)". E si legge ancora: "Sono pertanto inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita Iva coincide o è successiva a tale data (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività". Nel caso specifico, secondo l'Agenzia delle Entrate, la società, se in possesso degli altri requisiti, può accedere al fondo perduto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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