Ultime notizie Coronavirus: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria in zona arancione. Le misure restrittive e le FAQ

Dopo Puglia e Sicilia, 5 nuove regioni e, precisamente, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria.

di Redazione tecnica - 10/11/2020

Arriverà oggi l’Ordinanza del Ministro della salute Roberto Speranza che inserisce in zona arancio 5 nuove regioni e, precisamente, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana d Umbria.

La Regione Abruzzo in zona Arancione

La Regione Abruzzo nell’ultimo monitoraggio settimanale 26 ottobre - 1 novembre ha un indice Rt 1.54 ma il dato più preoccupante è quello relativo al rapporto casi/tamponi che, come è possibile rilevare nel grafico sottostante ha raggiunto ieri il 16%, vale a dire 16 soggetti positivi ogni 100 tamponi effettuati mentre l’altro ieri era arrivato quasi al 16%

Rapporto Casi/Tamponi Abruzzo

Da rilevare come il 16% è stato raggiunto in poco più di un mese perché il citato rapporto casi/tamponi si era attestato, i primi giorni del mese di ottobre, al 2% (2 soggetti positivi ogni 100 tamponi).

La Regione passa, quindi, da un rischio moderato ad un rischio medio-alto ed il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio ha dichiarato "Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regione nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì".

La Regione Basilicata in zona Arancione

La Regione Basilicata nell’ultimo monitoraggio settimanale 26 ottobre - 1 novembre ha un indice Rt 1.99, dato già abbastanza preoccupante di per se a cui si associa, anche, quello relativo al rapporto casi/tamponi che, come è possibile rilevare nel grafico sottostante ha raggiunto ieri il 18%, vale a dire 18 soggetti positivi ogni 100 tamponi effettuati mentre l’altro ieri era arrivato, addirittura al 20%

Rapporto Casi/Tamponi Basilicata

L’attuale 18% è stato raggiunto in poco più di un mese perché il citato rapporto casi/tamponi si era attestato, i primi giorni del mese di ottobre, al 3% (3 soggetti positivi ogni 100 tamponi).

La Regione passa, quindi, da un rischio moderato ad un rischio medio-alto ed il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, confermando le indiscrezioni sul passaggio della Basilicata in zona arancione, ha dichiarato all'Adnkronos "Il passaggio della Basilicata in zona arancione era inevitabile visto l'aumento dei contagi, e ciò ci permetterà di avere un controllo maggiore della situazione. Immagino che potremo avere maggiori restrizioni pur restando in zona arancione. A far salire il numero dei contagi, la situazione nelle case di cura e nelle scuole elementari e medie. Stiamo pensando infatti a incrementare la didattica a distanza".

La Regione Liguria in zona Arancione

La Regione Liguria nell’ultimo monitoraggio settimanale 26 ottobre - 1 novembre ha un indice Rt 1.48, ma il dato più preoccupante è quello relativo al rapporto casi/tamponi che, come è possibile rilevare nel grafico sottostante ha raggiunto ieri il 17%, vale a dire 17 soggetti positivi ogni 100 tamponi effettuati mentre il 2 novembre era arrivato al 20%, il 6 ed il 7 novembre al 19% e l’8 novembre al 18%.

Rapporto Casi/Tamponi Liguria

L’attuale 17% è stato raggiunto in poco più di un mese perché il citato rapporto casi/tamponi si era attestato, i primi giorni del mese di ottobre, al 3% (3 soggetti positivi ogni 100 tamponi)

La Regione passa, quindi, da un rischio moderato ad un rischio medio-alto ed il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti scrive su Facebook "La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Me lo ha appena comunicato il ministro Speranza".

La Regione Toscana in zona Arancione

La Regione Toscana nell’ultimo monitoraggio settimanale 26 ottobre - 1 novembre ha un indice Rt 1.53, ma il dato più preoccupante è quello relativo al rapporto casi/tamponi che, come è possibile rilevare nel grafico sottostante ha superato ieri il 16%, vale a dire 16 soggetti positivi ogni 100 tamponi effettuati.

Rapporto Casi/Tamponi Toscana

L’attuale 16% è stato raggiunto in poco più di un mese perché il citato rapporto casi/tamponi si era attestato, i primi giorni del mese di ottobre, a circa il 2% (2 soggetti positivi ogni 100 tamponi)

La Regione passa, quindi, da un rischio moderato ad un rischio medio-alto ed il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato al Tgr della Toscana che il Ministro della salute Roberto Speranza "mi ha chiamato per chiedermi il parere come prescritto dal Dpcm, che ho naturalmente espresso favorevole, perché ritengo che si debba fare squadra. Mi fido del comitato tecnico scientifico del ministero e quindi passeremo in zona arancione insieme ad altre cinque regioni. Da quello che mi risulta si arricchisce anche il numero delle zone rosse, quindi siamo in una situazione intermedia in Italia. Cerchiamo di resistere ora per uscirne prima".

La Regione Umbria in zona Arancione

La Regione Umbria nell’ultimo monitoraggio settimanale 26 ottobre - 1 novembre ha un indice Rt 1.53, ma il dato più preoccupante è quello relativo al rapporto casi/tamponi che, come è possibile rilevare nel grafico sottostante si è attestato  ieri il 30%, vale a dire 30 soggetti positivi ogni 100 tamponi effettuati. In verità la percentuale del 30% è al di fuori della linea di tendenza in quanto si tratta di una percentuale spot raggiunta soltanto anche il 2 novembre mentre, al di fori di ieri e del 2/11 la punta più alta è stata raggiunta l’1 novembre con una percentuale del 22%

Rapporto Casi/Tamponi Umbria

Il 30% di ieri è stato raggiunto in poco più di un mese perché il citato rapporto casi/tamponi si era attestato, i primi giorni del mese di ottobre, a circa il 2% (2 soggetti positivi ogni 100 tamponi)

La Regione passa, quindi, da un rischio moderato ad un rischio medio-alto ed il Presidente della Regione Umbria Donatella Tesi ha dichiarato a Sky Tg24 "Spostamento Umbria in zona arancione? Ne prendiamo atto. E' chiaro che questo avrà ripercussioni su bar, ristoranti e su tutte quelle attività che hanno già avuto danni importanti finora", aggiungendo, anche, che "Il governo ora deve garantire sostegno alle attività per fronteggiare la crisi. Questa non è solo un'emergenza sanitaria, ma è anche emergenza economica. Misure decreto ristoro sufficienti? Non lo so, sono misure. Ora il governo deve essere pronto ad adeguarle alla situazione".

Le misure restrittive per la zona Arancione

Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria si uniscono a Sicilia e Puglia nell'elenco delle Regioni della zona arancione per le quali sono state previste le seguenti misure restrittive:

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
  • Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Chiusura di musei e mostre.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Zona Arancione: le FAQ del Governo

Ricordiamo, infine, le FAQ predisposte dal Governo relativamente alla Zona Arancione.

Zone interessate dal decreto

Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

Sì. Dal 6 novembre 2020, le norme distinguono tre diverse aree (note come gialla, arancione, rossa), con restrizioni differenti, sulla base di parametri oggettivi relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico della zona interessata. È necessario verificare in quale area rientra il proprio Comune per identificare il quadro delle norme e delle restrizioni previste per la propria area.

Pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive

Con la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è possibile entrare o restare in luoghi adibiti a tali attività?

È consentito entrare solo per la ristorazione con asporto, laddove consentito fino alle ore 22, sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ed evitando assembramenti.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?

Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

Eventi, cerimonie, riunioni

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Spostamenti

Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?

In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell’area “arancione”. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?

È possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi solo ed esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita (o, per esempio, dell’ufficio postale), o sia necessario acquistare generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.

È possibile raggiungere la seconda casa?

L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Sì, dalle 5 alle 22.

È consentito fare attività motoria?

Sì, dalle 5 alle 22.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Posso utilizzare la bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Attività produttive, professionali e servizi

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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