Coronavirus, Covid-19: In Emilia Romagna, Friuli e Veneto 3 nuove Ordinanze con misure ulteriormente restrittive

Le misure previste rendono le tre regioni Emilia Romagna, Friuli e Veneto zone gialle potenziate

di Redazione tecnica - 12/11/2020

Pubblicata dall Regione Emilia Romagna l’Ordinanza 12 novembre 2020, n. 216 recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”.

La nuova Ordinanza è stata concordata dal Presidente Stefano Bonaccini con i Presidenti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga d’intesa con il Ministro Roberto Speranza. Con l’Ordinanza dell’Emilia Romagna sono state pubblicate ordinanze dai contenuti pressoché identici dalle due Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Di seguito, nel dettaglio, le misure previste che rendono le tre regioni zone gialle potenziate.

Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa

Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate

E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali

Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.

Nei negozi ed esercizi di vendita di generi alimentari una sola persona per nucleo familiare

Negli esercizi di vendita di generi alimentari l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni

E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

  1. una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
  2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  4. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività affine già sospesa.

Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita

Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato

Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misura viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

Come aggiuamo già detto analoghe Ordinanze sono state predispote dalle altre due regioni e nel dettaglio:

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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