Muri di confine, contenimento e recinzioni: serve il permesso di costruire?

La costruzione di muri di confine, contenimento e recinzioni necessita di permesso di costruire? Risponde il Tribunale Amministrativo Regionale

di Redazione tecnica - 23/11/2020

Muri di confine, contenimento e recinzioni. Interessante la sentenza del Tar Campania, la numero 1644/2020 che approfondiamo.

Fatto e ricorso

Viene fatto ricorso contro l'ordinanza di demolizione emessa da un comune campano per cinque muri di contenimento, realizzati in blocchetti prefabbricati e costruiti senza la relativa autorizzazione e senza l'autorizzazione paesaggistico - ambientale. Quattro muri sono stati realizzati all'interno dell'area condominiale destinata a servizi e hanno varie misure, mentre il quinto muro poggia su una gradonata sul cui terrapieno è stato ricavato uno spazio destinato al parcheggio delle auto.

Mura di cinta o contenimento, serve il permesso di costruire?

Per i giudici del Tar Campania, poco da discutere. Il muro di cinta o di contenimento necessita di permesso di costruire, "differenziandosi dalla semplice recinzione (la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà), giacché non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato". Non vale nemmeno la giustificazione posta nel ricorso secondo cui si tratterebbe di opere preesistenti, o realizzate in continuità ad opere preesistenti, "non risultando mai rilasciato, per queste ultime, alcun titolo". Per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica, la tematica è irrilevante nel caso analizzato, visto che, si legge nella sentenza, "non inficia la validità del provvedimento emesso dal comune". In ogni caso, "potrà acquistare rilievo solo a seguito dell’eventuale presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria". Il ricorso, dunque è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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