Emergenza Coronavirus e abbigliamento protettivo: quando si applica l'IVA agevolata?

L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito di un contribuente in merito al regime IVA da applicare per l'acquisto dell'abbigliamento protettivo da Coronavirus

di Redazione tecnica - 07/11/2020

Abbigliamento protettivo per i dipendenti, finalità sanitarie e applicazione dell'esenzione Iva e dell'Iva agevolata. Cuffie, guanti, visiere, tute, calzari e camici, visto il recente decreto legge numero 34 del 2020, godono dell'Iva agevolata. Ma attenzione: devono avere "finalità sanitarie". Una società chiede maggiori spiegazioni in merito al regime di Iva agevolata e l'Agenzia delle Entrate viene in soccorso con la risposta n. 525 che chiarisce ogni singolo passaggio.

Iva agevolata, quando si applica?

Il decreto legge numero 34 del 2020 stabilisce il regime di esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, l’applicazione dell’aliquota Iva al 5 per cento per gli "articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici". Una società, che afferma di essere importatrice di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo e di venderli ad aziende della filiera alimentare, della grande distribuzione (GD e DO), del settore sanitario e a grossisti, ritiene che l’esenzione Iva e, successivamente, l’applicazione dell’Iva ridotta del 5 per cento, leggendo la norma, spetterebbe solo per abbigliamento qualificato "Dpi", e quindi dispositivo di protezione individuale o destinato per finalità sanitarie.

Finalità sanitarie, ma quali sono?

Qui nascono i dubbi. Per la società, infatti, la dizione "finalità sanitarie", "appare generica e soprattutto foriera di diverse interpretazioni sul relativo significato". In particolare solleva il dubbio su quali finalità debbano essere considerate sanitarie e, conseguentemente, a quali cessioni debba applicarsi il regime di esenzione e successiva riduzione dell’aliquota al 5 per cento. Soprattutto proprio nel caso specifico e analizzato, quindi con la cessione di questi prodotti alle aziende della grande distribuzione (GD e DO) che li utilizzano sia ai fini della protezione (sanitaria) dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi. Per questo la società pensa che il regime di esenzione Iva si possa applicare a tutte le aziende della filiera alimentare, aziende del settore sanitario, aziende della grande distribuzione (GD e DO), mentre per le aziende degli altri settori merceologici serve il rilascio di autocertificazione che attesti l’utilizzo per finalità sanitarie.

Il Decreto Rilancio e l'Iva agevolata per abbigliamento protettivo

Il Decreto Rilancio precisa che possono godere del regime agevolato dell'Iva gli articoli di abbigliamento che abbiano queste caratteristiche: siano classificabili nei relativi codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; siano dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto dell'Istituto superiore di Sanità; siano destinati a essere utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19. Premesse necessarie per l'Agenzia per chiarire che "le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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