Superbonus 110%: con sconto in fattura e cessione del credito beneficio fiscale accessibile a tutti

Superbonus 110%: incapienti e forfetari possono beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio?

di Redazione tecnica - 18/11/2020

Superbonus 110%: le modalità di fruizione del beneficio fiscale

L'articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che la detrazione fiscale del 110% possa essere utilizzata, per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, portandola in detrazione in 5 anni a partire dal primo anno in cui sono state sostenute le spese (utilizzo diretto della detrazione).

L'art. 121 del Decreto Rilancio (ed è l'aspetto più innovativo della norma) prevede pure che per gli anni 2020 e 2020 il contribuente ha la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Nel dettaglio, oltre che per gli interventi (trainanti e trainati) che accedono al superbonus, gli interventi edilizi per i quali è possibile optare alternativamente per sconto in fattura e cessione del credito sono i seguenti:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Superbonus 110% e modalità di fruizione della detrazione fiscale: la risposta di LavoriPubblici.it

Rispondendo, dunque, al quesito del nostro lettore, grazie a sconto in fattura e cessione del credito, la capienza fiscale del contribuente non gioca più alcun ruolo per la fruizione del beneficio fiscale, per cui anche gli incapienti o i professionisti in regime forfetario, optando per una delle due alternative, avranno la possibilità di beneficiare del superbonus 110% solo che:

  • nel caso di sconto in fattura, riceveranno uno sconto da parte dei fornitori del 100% dell'importo;
  • nel caso di cessione del credito, al momento le offerte dei principali istituti bancari oscillano intorno al 103% (ovvero pagano 103 euro per ogni 110 euro di credito fiscale maturato).

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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