Collegio consultivo tecnico: previsto anche al soprasoglia che con i ribassi diventa sottosoglia?

Il Collegio consuntivo tecnico va previsto anche ai bandi soprasoglia come base d’asta che diventano sottosoglia dopo i ribassi? Risponde il MIT

di Redazione tecnica - 04/11/2020

Si parla di collegio consultivo tecnico in questo quesito posto al supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Come molti ormai sapranno, il collegio consultivo tecnico è stato nuovamente riproposto proprio recentemente con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Collegio consultivo tecnico: il quesito al MIT

Con la sua riproposizione sono diversi i dubbi di molte stazioni appaltanti, tra cui quello proposto al MIT da una stazione appaltante che chiede se il collegio tecnico vada previsto anche nel caso in cui i lavori pubblici a bando di gara, seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta, diventano poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Cos'è il collegio consultivo tecnico

Il collegio è stato istituito dal decreto semplificazioni, varato dal Governo lo scorso luglio. Ne parla specificatamente l'articolo 6. Fino al 31 dicembre 2021 "per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore previste nelle soglie dell'articolo 35 del decreto legislativo numero 50 del 2016 (codice degli appalti, ne parliamo nel prossimo capitoletto), "è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data".

Le soglie previste dal codice dei contratti

Le soglie sono state previste dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e per quanto riguarda la rilevanza comunitaria sono:

  • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

  • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Da chi è formato e che compiti ha il collegio consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Il collegio è chiamato in causa per  risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, "ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale".

Base d'asta e valore stimato dell'appalto

Il supporto giuridico precisa nel proprio Parere 31/08/2020, n. 718 che per rispondere a questo quesito bisogna avere chiara la differenza tra importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. E ci viene in soccorso Itaca, l'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale. L’espressione "importo massimo stimato come valore contrattuale dell’appalto" si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell’importo a base d’asta (che a sua volta si compone dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso). Secondo Itaca, infatti, "il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti". Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Il valore complessivo dell’appalto è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia). Questo importo è anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del Codice identificativo Gara, nonché ai fini della nomina del collegio consultivo tecnico. Quindi la risposta al quesito è "no": l’importo di aggiudicazione non incide sull’applicazione della norma.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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