Valutazione delle offerte tecniche e Commissione giudicatrice: interviene in Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato risponde ad un ricorso in cui tratta la valutazione delle offerte tecniche presentate ad un bando di gara

di Redazione tecnica - 21/11/2020

Commissione giudicatrice, punteggi attribuiti nei bandi di gara e firma digitale. Affrontiamo le questioni analizzando la sentenza del Consiglio di Stato 12 novembre 2020, n. 6969.

Il fatto e il ricorso

Il bando di gara è stato ideato per affidare il servizio di ristorazione scolastica e di ristorazione assistenziale. A proporre il ricorso, dopo la sentenza del Tar Marche, la società che aveva vinto e che è stata esclusa. Sono due i punti in cui si concentra il ricorso. Il primo riguarda la legittimità della scelta della commissione giudicatrice di non tenere conto, ai fini della valutazione, della documentazione integrativa e con il secondo motivo i punteggi attribuiti in uno specifico "capitoletto" che riguarda le attrezzature, nel caso specifico le cucine.

Pressatrici e cucine

Uno degli articoli del disciplinare di gara, prevedeva l'assegnazione di un punteggio in relazione al numero di cucine dotate di attrezzature, oltre a dei punteggi in relazione alle caratteristiche della cucina proposta. La questione riguarda i diversi punteggi che sono stati attribuiti alle due società concorrenti. Mentre per una le cucine sono state valutate correttamente, per l'altra, secondo la società che ha fatto ricorso, no, procedendo ad una nuova valutazione dell'idoneità delle attrezzature. Secondo la società che ha fatto ricorso, il Tar aveva operato una nuova valutazione, completamente diversa da quello della commissione giudicatrice. Per il Consiglio di Stato, però, la questione è semplice. La commissione giudicatrice prima e il Tar dopo, hanno erroneamente valutato le pressatrici di carne, come attrezzatura idonea a produrre preparati di carne e pesce, mentre "le stesse si limitano a mettere in forma il preparato già prodotto altrove mediante l’hamburgatrice o la polpettatrice", si legge nella sentenza. Quindi il punteggio doveva essere identico per entrambe le società. E analizzando meglio la questione attrezzature in cucina, la società che ha proposto ricorso al Consiglio di Sato avrebbe dovuto ottenere un punteggio molto più alto rispetto a quello assegnato in primo luogo dalla commissione.

Caratteristiche dell'attrezzatura e criterio di valutazione discrezionale

Si era parlato, nel ricorso, anche di una errata valutazione della commissione in ordine alle caratteristiche dell'attrezzatura proposta. Ma, scrive il Consiglio di Stato, "la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che sia affetta da manifesta illogicità, che non ricorre nella specie".

Principio della Par Condicio e firma digitale

Un altro motivo di ricorso è stato quello dell'impossibilità, per la società che si era rivolta al Tar, di caricare i documenti nella piattaforma dedicata che permetteva l'inserimento di massimo 40 MB, e non i 50 MB previsti dal disciplinare. Ma la società appaltante, viste le problematiche della piattaforma, aveva autorizzato le società a produrre anche dopo la documentazione "purché si dimostri che la creazione degli allegati sia avvenuta in data anteriore alla presentazione dell’offerta stessa (da attestare tramite apposizione della marca temporale o altri strumenti analoghi) e purché le dimensioni degli stessi, sommate ai file contenuti nella busta digitale già agli atti rispetti il limite complessivo di 50 MB previsto nel disciplinare di gara". Secondo la società, la commissione non ha tenuto conto della documentazione integrativa. Per il Consiglio di Stato il motivo del ricorso è infondato. Infatti la firma digitale apposta sui documenti recava la data di produzione dei documenti e non quella antecedente e quindi nelle tempistiche della gara. I documenti vengono firmati al momento del caricamento. E se fosse stato così, nei documento doveva esserci la data del tentativo di caricamento. Ecco perché la stazione appaltante aveva richiesto "marcatura temporale", "firma digitale" o "strumenti analoghi" per provare la formazione di questi documenti in data antecedente alla scadenza. La commissione, quindi, non ha potuto fare alto che non considerarli. Il ricorso principale, e quindi quello della società risultata vincitrice e poi esclusa, è stato accolto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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