Coronavirus Covid-19: Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte firma il dPCM 3 dicembre 2020

Il dPCM 3/122020 che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 gioni e, quindi, sino al 15/012021 ha una struttura analoga a quella del dPCM 3/11/2020

di Redazione tecnica - 04/12/2020

Nella conferenza stampa i stasera il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo Decreto del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 che va a sostituire da oggi il dPCM 3 novembre 2020.

Qui di seguito il video della conferenza stampa.

Il dPCM 3 dicembre 2020

Il nuovo dPCM 3 dicembre 2020 che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 gioni e, quindi, sino al 15 gennaio 2021 ha una struttura analoga a quella del dPCM 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:

  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente dPCM zone arancioni;
  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente dPCM zone rosse.

Nel dettaglio indichiamo qui di seguito, le limitazioni per le zone gialle, arancioni e rosse contenite nei primi 3 articoli del dPCM 3 dicmebre 2020.

Il dPCM 3 dicembre 2020: Articolo 1 e zone gialle

L’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” ripropone un testo del tutto analogo a quello dell’articolo 1 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in tutte le regioni individuate come “zone gialle” occorrerà fare riferimento alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 10 del dPCM 3/12/2020 nelle lettere dalla a) alla pp) che sono del tutto analoghe alle stesse lettere dell’articolo 1, comma 9 previgente dPCM 3/11/2020. L’unica novtà consiste nell’inserimento del comam 4 in cui si fa riferimento alle limitazioni contenute all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,ì in cui è precisato che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Il dPCM 3 dicembre 2020: Articolo 2 e zone arancioni

L’articolo 2 rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” ripropone un testo del tutto analogo a quello dell’articolo 2 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in aggiunta alle limitazioni contenute nell’articolo 1, le Regioni definite da un’Ordinanza del Ministro della salute Zone arancioni dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 2 che consistono, così come indicato al comma 4 dello stesso articolo 2:

  • nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/12/2020;
  • nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Il dPCM 3 dicembre 2020: Articolo 3 e zone rosse

L’articolo 3 rubricato “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” ripropone un testo del tutto analogo a quello dell’articolo 3 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in aggiunta alle limitazioni contenute nell’articolo 1, le Regioni definite da un’Ordinanza del Ministro della salute Zone rosse dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 3 che consistono, così come indicato al comma 4 dello stesso articolo 2:

  • nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/11/2020;
  • nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del dPCM 3/12/2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
  • nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del dPCM 3/12/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • nella possibilità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • nella sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM 3/12/2020;
  • nella limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblico, del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
  • nella sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cu all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui al comma 1 dell’articolo 3 del dPCM 3/12/2020.

Con il dPCM 3 dicembre 2020 sino al 6 dicembre sono vigenti le Ordinanze del Ministero della Salute

Con l’articolo 14 del provvedimento è, poi, disposto che continuano ad applicarsi, sino fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e, quindi, in atto, in riferimento alle citate ordinanze sono definite:

  • zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;
  • zona rossa le Regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano.

Ovviamente tutte le altre regioni non indicate nella zona arancione o rossa trovano la loro collocazione in zona gialla.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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