Coronavirus Covid-19: Circolare del Ministero dell’Interno su profili attuativi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020

Relativamente al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, nella nuova circolare vengono trattate le singole disposizioni

di Redazione tecnica - 06/12/2020

Il Ministero dell’Interno ha inviato ieri ai Prefetti la Circolare 5 dicembre 2020 del Capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che fornisce le indicazioni sui profili attuativi:

Nella Circolare viene ricordato che:

  • sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299, del 2 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto-legge di pari data, n. 158, con il quale sono state introdotte limitate modifiche alla normativa emergenziale in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo;
  • sull’edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 che, anche in attuazione del decreto-legge n. 58/2020, ha dettato le misure volte a fronteggiare, dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, l’emergenza epidemiologica in atto, riproponendo in larga parte, salvo alcune novità, le prescrizioni di cui al d.P.C.M. del 3 novembre scorso.

Le previsioni della Circolare 5 dicembre 2020

Nella circolare 5 dicembre 2020 del Ministero dell’Interno:

  • viene ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale, oltre alle misure generali di contenimento del contagio, valevoli sull’intero territorio nazionale (area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa);
  • si fa rinvio alla precedente Circolare 7 novembre 2020;
  • vengono fornite alcune indicazioni in merito ai principali elementi innovativi introdotti dai provvedimenti di ultima pubblicazione.

La circolare 5 dicembre 202 e il decreto-legge n. 158/2020

Nella nuova circolare 5/12/2020, relativamente al decreto-legge di pari data, n. 158 è precisato che:

  • l’articolo 1, comma 1 del provvedimento estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da trenta a cinquanta giorni;
  • l’articolo 1, comma 2 del provvedimento detta una normativa specifica per il periodo temporale correlato alle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale; tale previsione è confermata nell’articolo 1, commi 3 e 4, del dPCM 3 dicembre 2020; in particolare:
    • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
    • nell’ambito del precedente arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative.

La circolare 5 dicembre 202 e il dPCM 3 dicembre 2020

Relativamente, poi, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, nella  nuova circolare vengono trattate dettagliatamente le disposizioni relative:

  • alle Biblioteche e archivi (art. 1, comma 9, lett. r), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • alle Attività didattica in presenza; tavolo di coordinamento presso le Prefetture – UTG (art. 1, comma 9, lett. s), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • alle Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. ff) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • alla Ristorazione negli alberghi (art. 1, comma 9 lett. gg) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • agli Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in specifiche strutture (art. 1, comma 9, lett. hh) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • agli Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. oo) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020).

Area gialla, area arancione e area rossa

Per ultimo, nella circolare 5 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno conclude precisando che la disciplina relativa alle misure di contenimento del contagio da osservare in “area arancione” e in “area rossa”, di cui agli art. 2 e 3 del nuovo d.P.C.M., non differisce da quella dettata dal precedente provvedimento emergenziale.

Regolamentazione degli ingressi in Italia dall’estero

Relativamente, poi, alla regolamentazione degli ingressi in Italia dall’estero, nella circolare è possibile rilevare che:

  • in riferimento a quanto dettato nella lett. a) del comma 6 del dPCM 3/12/2020, a decorrere dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 dello stesso dPCM 3/12/2020, occorrerà presentare al vettore e agli organi preposti ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. La mancata presentazione di tale attestazione comporterà, fra l’altro, l’applicazione dell’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;
  • fino al 9 dicembre 2020, per effetto della disposizione finale di cui all’art. 14, comma 3, del dPCM 3/12/2020, continueranno ad applicarsi le precedenti prescrizioni contemplanti, per le stesse fattispecie, la possibilità di effettuare il tampone anche nelle 48 ore successive all’ingresso nel territorio nazionale;
  • nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario troverà comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia, facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 6, comma 1, del nuovo dPCM, provenendo dagli stessi Paesi dell’elenco C (art. 8, comma 6, lett. b). Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che, recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria residenza.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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