Coronavirus Covid-19: Ordinanza della Regione Veneto con disposizioni dal 12/12/2020 al 15/1/2021

L’ultima Ordinanza della Regione Veneto con disposizioni antiassembramento

di Redazione tecnica - 11/12/2020

Sul Bollettino della Regione Veneto n. 191 del 10 dicembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2020, n. 167 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.

L’Ordinanza nasce, certamente, per l’attuale situazione in Veneto dove sono stati registrati ieri 4197 nuovi casi, 148 decessi e sisgnificativi incrementi dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva che hanno raggiunto, ormai il 10% dei ricoverati nazionali. Tra l’altro proprio ieri l’indice Rpt di contagiosità (rapporto casi/tamponi) ha raggiunto il massimo nazionale con un considerevole 20,86.

Nasce per questi motivi, probabilmente, la nuova Ordinanza n. 167/2020 che, in pratica, definisce alcune “norme antiassembramento”. Qui di seguito alcune delle novità in vigore nella Regione Veneto dalle ore 24 di venerdì 11 dicembre e sino al 15 gennaio 2021.

Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone:

  • per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l'accesso ad un solo cliente per volta;
  • per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri.

Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti.

Misure per gli esercizi di ristorazione e simili

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale.  Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro.

I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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