Decreto Ristori: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione ed il decreto-legge n. 137 coordinato

Un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19

di Redazione tecnica - 25/12/2020

Sul supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Sullo stesso supplemento n. 43/L è stato, anche, pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (coordinato con la legge di conversione) recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 137/2020 reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Nel corso dell'esame del provvedimento è stata disposta l'abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge di cui si propone l'abrogazione.

Di seguito dalla A alla Z i principali interventi contenuti nel provvedimento che, come anticipato, incorpora le disposizioni degli altri decreti Ristori e contiene anche interventi ulteriori rispetto ai decreti-legge non convertiti, oltre a modifiche ed integrazioni al medesimo decreto-legge n. 137 del 2020.

AGRICOLTURA

Tra i principali interventi recati dal decreto in oggetto in materia di agricoltura e pesca si richiamano in particolare:

  • il riconoscimento di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro. E' previsto, in particolare, che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano destinate, nell'anno 2021, anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. A tale scopo è stato incrementato il suddetto Fondo, nella misura di 0,5 milioni di euro per il 2021 (art. 7-bis);
  • la previsione dell'esonero - in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni - dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (art. 16);
  • la previsione in favore dei medesimi soggetti beneficiari richiamati nell'art. 16 dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis);
  • la concessione di un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni. A tale scopo è previsto un contributo, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020 (art. 16-ter);
  • la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attraverso l'attribuzione di risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, nonché l'individuazione, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici ATECO, di ulteriori attività - come quelle di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo - per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (art. 31-decies).

AMBIENTE E TERRITORIO

In materia ambientale, si dispone che, al fine di ridurre gli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti competenti e per la produzione di energia elettrica da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al DM 2 marzo 2010 e sono considerati ''biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali'' (art. 31-duodecies).

CULTURA E SPETTACOLO

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo:

  • si incrementa, complessivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 e di € 90 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (art. 5, co. 1, e art. 6-bis, co. 1); si incrementa di € 400 mln per il 2020 e di € 50 mln per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando € 350 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Inoltre, si incrementa lo stesso Fondo di € 1 mln per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 (art. 5, co. 3, e art. 6-bis, co. 3 e 4);
  • si prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. Inoltre, si stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi (art. 6-bis, co. 9 e 10);
  • si riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a € 1.000, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (artt. 15 e 15-bis);
  • si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID- 19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, estendendo l'applicazione dell'art. 88, co. 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (art. 5, co. 4);
  • si amplia l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. In particolare, si stabilisce quale requisito che l'impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta (e non più dal 1º gennaio 2012) e si aumenta l'importo massimo del credito di imposta (da € 200.000) a € 800.000 nei tre anni d'imposta (art. 5, co. 4-bis e 4-ter);
  • si estende la finalità della L. 238/2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane e si prevede l'assegnazione di un contributo annuo di € 1 mln, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (art. 6-bis, co. 5-7);
  • si dispone che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (disciplinati dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020-L. 126/2020) nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'art. 1, co. 338, della L. 145/2018 (art. 6-bis, co. 8).

DIFESA

Con riferimento al comparto della Difesa, il provvedimento reca, innanzitutto, una serie di disposizioni concernenti il potenziamento delle strutture e dei servizi resi della Sanità militre nell'ambito dell'emergenza Covid 19, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, l'articolo 19 - undecies prevede l'arruolamento di:

  • 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente,di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;
  • 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

A sua volta l'articolo 19-duodeciese autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 47.800.000 per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare. La disposizione consente espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari.

Inoltre, I comma 3 dell'articolo 32- bis autorizzatano la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

ELEZIONI

L'articolo 31-quater dispone che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021, anziche entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, come previsto dalla legge elettorale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine di indizione delle elezioni deve essere interpretato nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non semplicemente siano indette, entro il lasso temporale prestabilito (sent. 196/2013).

Attualmente, presso la Camera dei deputati, è vacante il seggio nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circoscrizione Toscana, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.

GIUSTIZIA

Nel settore della giustizia il decreto-legge Ristori, anzitutto, introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali nel periodo emergenziale, e dunque fino al 31 gennaio 2021 (artt. 23, 23-bis, 23-ter e 24).

In particolare, sono dettate disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali e che concernono:

  • la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse;
  • la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;
  • con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio.

Con riguardo ai procedimenti civili, oltre ad disposizioni specifiche per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi, il decreto-legge disciplina la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale.

Con specifico riguardo ai procedimenti penali, il decreto-legge:

  • consente il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti;
  • consente che la decisione dell'appello sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale;
  • disciplina lo svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali;
  • prevede la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati con conseguente sospensione, per massimo 60 giorni, del computo della prescrizione; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.

Inoltre, vengono semplificate le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze, ivi compresi gli atti di impugnazione, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari.

Specifiche disposizioni sono dettate, fino al 31 gennaio 2021:

  • per il processo amministrativo (art. 25), consentendo la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto;
  • per il processo contabile (art. 26), consentendo lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico;
  • per il processo tributario (art. 27), consentendo lo svolgimento delle udienze da remoto e, in alternativa alla discussione, la decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti insista per la discussione.

Con riguardo al sistema penitenziario, il decreto-legge prevede:

  • che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 gennaio 2021 (art. 28);
  • che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, fino al 31 gennaio 2021 possano essere concesse le suddette misure anche in deroga ai limiti temporali previsti; tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti (art. 29);
  • fino al 31 gennaio 2021, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici (art. 30).
  • Infine, il decreto-legge stanzia un milione di euro in più, a decorrere dal 2021, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 23-quater).

Ulteriori disposizioni di interesse della giustizia riguardano:

  • la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore (art. 4);
  • la semplificazione dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore (art. 4-ter);
  • lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto (art. 31);
  • la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito nel 2018, e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito nel 2019 (art. 31-bis);
  • l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore della riforma della class action (art. 31-ter);
  • l'inserimento di specifiche norme in materia di parità di genere all'interno della disciplina sull'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (art. 31-terdecies);
  • l'aumento delle previsioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria (art. 32-bis);
  • l'equiparazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza ai giudici onorari di tribunale, delle udienze con trattazione scritta alle udienze in presenza (art. 32-ter).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

Nel settore dell'informazione:

  • per il 2021, si prevede un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole, fino ad € 1.000 ed entro il tetto di spesa di € 7,2 mln, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (art. 6-ter);
  • per imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, si confermano, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'art. 96 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020. In particolare, si estende all'annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo. Inoltre, si estende all'annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25% (invece del 30%) delle copie distribuite per le testate locali e al 15% (invece del 20%) delle copie distribuite per le testate nazionali. Infine, per la medesima annualità contributiva 2021 si prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'importo è parificato a quello corrisposto per il medesimo anno, e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (art. 5, co. 7-bis);
  • in materia di servizi di media audiovisivi, si modifica l'art. 27, co. 6 del Testo Unico (D.Lgs. n. 177 del 2005), prevedendo che in caso di trasferimento di concessione per emittenti radio in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare e che tale disposizione si applichi anche alle emittenti nazionali mentre precedentemente era consentito che le emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale titolari di concessione a carattere commerciale potessero trasferirla ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (art. 6-bis, commi 18 e 19).

INFRASTRUTTURE

In materia di infrastrutture, si integra il quadro normativo delineato dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni, prevedendosi in particolare che la società in house individuata come nuovo concessionario può procedere, anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) e che, in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell'art. 2437-quater c.c.) per l'offerta di opzione e per l'esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni (art. 31-undecies).

LAVORO E PREVIDENZA

I principali interventi recati dal provvedimento in oggetto in materia di lavoro e previdenza riguardano in particolare i seguenti ambiti.

In tema di trattamenti di integrazione salariale, il decreto dispone:

  • la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario relativi alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento - tranne determinate esclusioni - del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (art. 12, c. 1-8);
  • la possibilità di applicazione dei trattamenti in oggetto relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore richiedente la prestazione al 9 novembre 2020 (artt. 12-bis e 12-ter);
  • la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione degli interventi di integrazione salariale (art. 11);
  • l'ampliamento delle possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (art. 13-undevicies) In materia di sgravi contributivi si prevede:
  • un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (art. 12, c. 14-17);
  • la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (art. 15-bis, c. 12 e 13);
  • uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (art. 16) e di dicembre 2020 (art. 16-bis).

Viene riconosciuta l'erogazione di talune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori. In particolare, viene prevista l'erogazione:

  • di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori (alle quali può essere erogata sino ad un massimo di due volte - a cui si può aggingere una terza volta sulla base di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 104/2020 - a seconda del periodo temporale nel quale si verifica il possesso dei requisiti richiesti):
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l'attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 15, c. 1 e 2, e 15-bis, c 1);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in posseso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (art. 15, c. 1 e 5, e 15-bis, c. 1 e 5);
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 (art. 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (art. 15-bis, c. 3);
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo arco temporale da cui deriva un reddito non superiore ai 35.00 (art. 15, c. 1 e 6, e 15-bis, c. 1 e 6);
  • ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra i l 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
  • di un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 (artt. 17 e 17-bis):
  • ai titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A

In materia di conciliazione vita-lavoro:

  • si riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o di servizi integrativi per l'infanzia in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è
  • riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel
  • periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (art. 13-terdecies);
  • viene esteso l'ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto con riferimento ai figli fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsti) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (art. 22);
  • si definisce - limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile - uno specifico e distinto limite di spesa (pari a 52,1 milioni di euro per il 2020) per il riconoscimento di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale limite di spesa costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dal precedente art. 22 per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici (nel caso in cui tale sospensione riguardi figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il congedo in questione non è retribuito) (art. 22-bis).

Per quanto riguarda l'inserimento dei lavoratori svantaggiati:

  • le imprese sociali vengono inserite nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio stipulano convenzioni quadro - aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro - al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili ed estende alle medesime imprese la possibilità di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (art. 1-septies);
  • si riconosce anche per il 2021 un contributo, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, in favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, donne vittime di violenza di genere (art. 12, c. 16-bis e 16-ter).

Viene poi prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art. 12, c. 9-11).

In materia di rappresentatività sindacale, in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, il decreto pone al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022 (art. 31-quinquies).

E' prevista, inoltre, una deroga transitoria al requisito anagrafico di ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest'ultimo sia rimasto interrotto durante l'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica. Si prevede che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo (art. 12-quater). Ciò in deroga alla L. 40/2017 che ammette a svolgere il servizio civile universale i cittadini italiani (nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) i quali (alla data di presentazione della domanda) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Infine, in materia previdenziale il decreto in oggetto:

  • sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art 13). Tale sospensione è estesa (ad eccezione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL) anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (art. 13-bis);
  • dispone che i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021 (art. 13-undecies)

MISURE FINANZIARIE

Per quanto riguarda le misure finanziarie, si segnalano:

  • le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso (articolo 4-bis);
  • l'attribuzione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione (articolo 9-quater);
  • la proroga al 30 giugno 2021 dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cd. golden power, articolo 10-ter);
  • la proroga di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-octies);
  • la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (articolo 31-novies).

MISURE FISCALI

Con riferimento alle misure fiscali, il provvedimento in esame contiene i seguenti interventi:

  • la sospensione sino al 31 marzo 2021 delle procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 4-quater);
  • l'ampliamento del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l'elevazione del relativo limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta (articolo 5, co. 4-bis e 4-ter);
  • l'estensione del tax credit vacanze al periodo d'imposta 2021, che viene reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021 (articolo 5, co. 6 e 7);
  • l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e tour operator operanti nelle cd. zone rosse (articoli 8 e 8-bis);
  • l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento;
  • tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione (articoli 9, 9-bis e 9-ter);
  • l'esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap, articolo 9-ter, co. 2-8);
  • l'estensione a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 9-quinquies)
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 (articolo 10);
  • la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi (articolo 10-bis);
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decretolegge ( articolo 13-ter);
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (articolo 13-quater);
  • la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (articolo 13-quinquies e 13-sexies);
  • l'estensione del differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Si consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (articolo 13-septiesdecies);
  • la proroga al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 13-septies);
  • numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (articolo 13-decies);
  • la possibilità di versare il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021 (articolo 13-novies);
  • la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (articolo 27);
  • la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (articolo 31-octies).

POLITICHE SOCIALI

In tema di politiche sociali il decreto legge detta alcune misure riguardanti:

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 13-quaterdecies);
  • il riconoscimento ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, della medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem. I requisiti di accesso rimangono gli stessi di quelli richiesti per le tre precedenti quote, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare, ora riferito al mese di settembre. La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020. Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza (art. 14).

SANITA'

Con riferimento al settore della sanità il decreto legge disciplina diverse misure tra le quali si ricordano:

  • la disciplina della pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la definizione di una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive (art. 1-quinquies e 19-bis);
  • lo stanziamento di 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore (art.18), nonché la definizione di specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (art. 19) ;
  • il riconoscimento di un contributo una tantum a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro "una tantum", legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura (art. 19-ter);
  • l'incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali, ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (art. 19-quater);
  • la definizione dei costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private, mediante un Accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della salute (art. 19-quinquies);
  • la previsione che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) sia compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina (art. 19-sexies);
  • la previsione dello svolgimento di prestazioni di telemedicina presso le farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti nonché il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle medesime farmacie, fino ad un massimo di 3.000 euro per beneficiario e nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,715 milioni di euro per il 2021, in relazione all'acquisto e al noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina (art. 19-septies);
  • l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro da destinare al potenziamento dei test di Next- Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza. La destinazione e distribuzione delle risorse è da definirsi con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il MEF, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 19-octies);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus ''COVID 19'' e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità (art. 19-novies);
  • la previsione che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni e che inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla "sorveglianza sanitaria" nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Viene stabilito che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Per tali attività si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021 (art. 20);
  • Il comma 3-bis - di cui propone l'inserimento l'emendamento 20.4 (testo 2), approvato in sede referente - concerne l'attribuzione della competenza per le attività di sviluppo, implementazione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione app Immuni. la previsione che le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale. al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SAR-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati (art. 20-bis);
  • la modifica di una disciplina transitoria relativa ai contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, che possono essere stipulati da aziende sanitarie pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige. Rispetto alla normativa vigente, la quale consente, nel triennio 2018-2020, la stipulazione di tali contratti per la durata massima di un anno, rinnovabile fino al massimo di due anni, la novella consente il rinnovo per un'ulteriore annualità, nell'ambito del triennio 2020- 2022 (art. 20-ter);
  • l'incremento di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, dell'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (art. 23-quinquies).

SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Per quanto concerne la scuola:

  • per il 2020, si incrementano di € 85 mln le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando lo stesso incremento all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Per le medesime finalità, sono altresì stanziati € 2 mln per il 2021 per la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 21, co. da 1 a 6, 7 e 7-bis);
  • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di € 5,5 mln. Il fondo è destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento (art. 21, co. 6-bis-6-quinquies);
  • per il 2020, si autorizza la spesa di € 2,4 mln per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che sia genitore: -nelle c.d. aree rosse, di figli che frequentano le scuole secondarie di primo grado in cui l'attività didattica in presenza sia stata sospesa a seguito del DPCM 3 novembre 2020;
    • di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (art. 22-bis).

Per quanto riguarda l'università, si prevede:

  • che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il corso di dottorato nell'a.a. 2019/2020 e che hanno già beneficiato della proroga del termine finale del medesimo corso per un periodo non superiore a 2 mesi (art. 236, co. 5, del D.L. 34/2020-L. 77/2020), possono chiedere una ulteriore proroga, non superiore a 3 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Possono richiedere la proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tal caso, la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 21,6 mln per il 2021 (art. 21-bis);
  • il riconoscimento di un contributo di € 3 mln per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati (art. 6-bis, co. 15-17).

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Il decreto-legge prevede diverse misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In primo luogo si prevedono autorizzazioni di spesa per:

  • indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia; oneri connessi all'impiego delle polizie locali;
  • prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Una prima autorizzazione di spesa per complessivi 67.761.547 euro è relativa ll'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020 (art. 32). Una seconda, per complessivi 67.622.126 euro riguarda il periodo compreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020 (art. 32-bis, commi 1 e 2).

Analoga previsione per le prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è contenuta nel comma 5 dell'art. 32-bis. Si prevede uno stanziamento complessivo di 3.636.500 euro per l'anno 2020 riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Inifne, il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale - tra cui quello a tempo determinato - nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n.50 del 2016). L'autorizzazione di spesa complessiva massima prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 è pari a 30 milioni. La sua modulazione, prevista dai commi 23 e 25 di quell'articolo 103 (come modificati dal decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-quater), era bipartita per il biennio 2020-2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021. La modifica ora introdotta destina l'intero stanziamento di 30 milioni, al 2021. Tali risorse coprono l'impiego complessivo - per un periodo di sei mesi - di 1.300 unità di personale (800 presso gli Sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, 500 presso le sedi territoriali delle questure).

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Tra i principali interventi a sostegno delle attività economiche si segnala il riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive attività conseguenti all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.

L'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure:

  • viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 (articolo 1 e Allegato 1)
  • viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (articolo 1-bis e Allegato 2);
  • viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4, essenzialmente agenti, intermediari e procacciatori i affari (articolo 1-ter e Allegato 4);

Il decreto istituisce poi due nuovi fondi. Si tratta:

  • del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decretilegge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato. A valere sulle risorse del fondo può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 1-quater);
  • del fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge. Il fondo ha una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 8-ter).

Per rendere immediatamente operativo l'ampiamento del limite delle operazioni di micro credito (da 25 mila a 40 mila euro), viene poi soppresso l'obbligo di aggiornare la normativa secondaria (contenuta nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176), come precedentemente previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 1, comma 14-quinquies).

Per favorire la internazionalizzazione delle imprese:

  • viene rifinanziato il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (cd. "Fondo Legge n. 394/1981"). Il fondo è rifinanziato una prima volta per 150 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 1) e una seconda volta per 400 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);
  • viene rifinanziato il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981". Il fondo è rifinanziato una prima volta per 200 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 2) e una seconda volta per 100 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);
  • i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9);
  • non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali anche i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani (articolo 6-bis, comma 9);
  • viene esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili (articolo 6, comma 3).

La disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata dalle seguenti disposizioni:

  • per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi (articolo 31-octies);
  • è stata inserita una clausola che prevede che alcuni benefici debbano rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato, integrata dal regime temporaneo seguito alla pandemia (articolo 13-duodecies). In particolare la disposiione fa riferimento alle seguenti agevolazioni:
    • contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1);
    • contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1-bis);
    • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 8-bisl;
    • cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (articolo 9-bis).

SPORT

Per quanto concerne lo sport:

  • si incrementa di € 5 mln per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 2);
  • si istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di € 142 mln, e si dispone che al Fondo affluiscono anche € 30 mln stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (art. 3);
  • si prevede un'indennità pari a € 800 per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio - subordinato alla condizione che tali soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di € 124 mln e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di € 170 mln, integrato da eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (artt. 17 e 17-bis).

TRASPORTI

In materia di trasporto pubblico locale si interviene (art. 22-ter), ampliando fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, destinato alle aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.

Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021.

La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l'anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti.

Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

TURISMO

Con riferimento al turismo, sono previste in particolare le seguenti misure:

  • viene incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 2);
  • con diversa disposizione, viene ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del medesimo fondo (articolo 6-bis, comma 2);
  • i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9);
  • viene estesa la disciplina del tax credit vacanze comprendendo il periodo d'imposta 2021, il beneficio può essere utilizzato, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 5, comma 6);
  • viene istituisto nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-bis, commi 11-13);
  • viene rifinanziato il Fondo per la filiera della ristorazione, per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (articolo 31-decies).

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata