Abusi edilizi: l'ordine di demolizione va notificato a chi ha realizzato l'abuso?

L’ordine di demolizione va notificato al soggetto che ha presentato la domanda di condono o a chi ha realizzato in concreto l’abuso edilizio?

di Redazione tecnica - 29/12/2020

A chi deve essere notificato l'ordine di demolizione in presenza di una istanza di condono edilizio? È una domanda che ha trovato risposto nella sentenza n. 13389 dell'11 dicembre 2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha fatto chiarezza.

I perché del ricorso

A proporre ricorso i proprietari di un fabbricato ritenuto parzialmente abusivo. Per questo l'amministrazione comunale aveva disposto la rimozione o demolizione di tutte le opere abusive. Per i proprietari, però, il provvedimento sarebbe viziato perché notificato solo al proprietario del terreno e non anche al soggetto che vi abita. Inoltre, secondo i legali che hanno proposto ricorso, l'amministrazione comunale, prima di procedere alla demolizione, avrebbe dovuto definire la domanda di condono edilizio.

Il sopralluogo

Qualche anno fa, i due ricorrenti avevano presentato comunicazione di manutenzione ordinaria del fabbricato oggetto del condono edilizio. Ma, a seguito di un sopralluogo, l'amministrazione comunale aveva verificato alcune irregolarità. Tra queste la trasformazione di pannelli prefabbricati in strutture murarie ricavando così un appartamento vero e proprio, oltre alla realizzazione di due tettoie (una di legno e una in muratura con tanto di tegole). Quindi il fabbricato era completamente diverso rispetto a quello descritto nella domanda di condono edilizio. Un passaggio molto importante e determinante per la decisione dei giudici. Per questo il comune, dopo aver verificato l'assenza di un titolo edilizio, aveva disposto la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia.

I perché dell'ordine della demolizione

Secondo i giudici del Tar, l'amministrazione comunale ordina la demolizione dei manufatti abusivi non perché non sono coincidenti con quelli oggetto della domanda di condono, ma perché si tratta di opere abusive realizzate sul manufatto oggetto del condono, "in assenza o in totale difformità del titolo abilitativo previsto per legge al fine di realizzare l’intervento edilizio". Quindi, dicono i giudici, "non ha rilievo la circostanza della mancata notificazione dell’ordine di demolizione nei confronti del soggetto che ha presentato la domanda di condono e/o che ha realizzato in concreto l’abuso edilizio". Quindi l'ordine di demolizione emesso dall'amministrazione comunale è valido perché si fonda sulla verifica di realizzazione di opere abusive prive di un idoneo titolo edilizio. Il ricorso quindi è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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