Superbonus 110%, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e doppio salto di classe: l'Agenzia delle Entrate sui lavori pre 1 luglio 2020

Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate sull'attestato di prestazione energetica (APE) per i lavori avviati prima dell'1 luglio 2020

di Redazione tecnica - 10/12/2020

Superbonus 110%: il quadro normativo e gli interventi

Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il quadro normativo previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio che ha introdotto la possibilità di portare in detrazione fiscale il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Dopo aver ricordato:

  • tipologie e i requisiti tecnici degli interventi;
  • ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale;
  • esclusioni;
  • opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);

l'Agenzia delle Entrate è entrata nel dettaglio degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ricordando pure che il superbonus 110% spetta a fronte di taluni specifici interventi c.d. trainanti nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, c.d. trainati, realizzati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Ciò premesso, relativamente agli interventi trainanti, secondo quanto stabilito dall'art. 119, commi 1 e 4, è possibile distinguere:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
  • gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus).

Gli interventi "trainati", invece, comprendono:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
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