Consiglio dei Ministri: Approvato il decreto-legge milleproroghe 2021

Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi cosiddetto Milleproroghe

di Redazione tecnica - 24/12/2020

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 86 del 23 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020; decreto-legge cosiddetto “milleproroghe”.

Proroghe in materia di Codice dei contratti

Non è ancora disponibile il testo definitivo del decreto legge ma dallo schema in atto disponibile che, tra l’altro, alleghiamo al presente articolo è possibile notare come l’articolo 14 sia dedicato alla proroga di termini n materia di infrastrutture e trasporti ed, in particolare, sono dedicati alle proroghe relative a norme del Codice dei contratti i commi 1 e 2 del citato articolo con cui vengono prorogati:

  • il termine n materia di liquidità delle imprese appaltatrici dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 (articolo 207, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • la semplificazione per gli affidamenti di lavori ordinari anche per l’anno 2021 (articolo 1, comma 6, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55);
  • la sospensione dell’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche fino al 31 dicembre 2021 (articolo 1, comma 18, secondo periodo, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55);

Altre proroghe

Tra l’altro, il testo del provvedimento prevede:

  • la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Tali termini riguardano, tra l’altro:
    • il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
    • la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
    • le unità speciali di continuità assistenziale;
    • disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
    • la permanenza in servizio del personale sanitario;
    • la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;
    • disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale;
    • misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
    • semplificazioni in materia di organi collegiali;
    • la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio;
    • l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie;
    • lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;
    • la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    • la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari;
    • l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19;
    • la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps;
  • misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;
  • la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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