Consiglio di Stato: Il trasporto a discarica non è subappalto

Il conferimento in discarica non configura un segmento delle prestazioni oggetto del contratto, ma un servizio collaterale prestato dal terzo

di Redazione tecnica - 30/12/2020

Il Consiglio di Stato con la sentenza 15 dicembre 2020, n. 8027 torna sul tema del subappalto e nello specifico precisando che il conferimento in discarica non configura un segmento delle prestazioni oggetto del contratto, ma un servizio collaterale prestato dal terzo in una fase ormai finale delle opere di cui all’appalto (avente ad oggetto lavori di realizzazione e bonifica della discarica comunale), inerendo perciò a prestazioni che, seppur necessarie, esulavano dalla gara: l’affidamento a terzi in parola veniva dunque a configurare un’ipotesi di subcontratto, dal quale sorgeva unicamente l’obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in base al quale “L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono sub-appalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”. Nella sentenza del Consiglio di Stato è precisato, poi, che:

  • in un appalto, concernente opere di bonifica, non può essere disposta l’esclusione dalla gara per l’aggiudicatario che non abbia dichiarato il ricorso al subappalto per il trasporto dei rifiuti alla discarica. Infatti, la designazione di un’altra impresa per tale attività, non attenendo alle prestazioni oggetto di gara, non può rappresentare un subappalto non dichiarato;
  • ai fini della partecipazione è sufficiente che l’impresa sia in possesso di una qualificazione in OG12 sufficiente a coprire l’importo dell’appalto - oltreché degli altri requisiti previsti dal bando (iscrizione all’ANGA e autorizzazione per i mezzi) - e perciò possa “in astratto” svolgere in proprio il servizio di trasporto alla discarica del materiale di risulta.

A tale riguardo, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8027/2020, ai fini della partecipazione è sufficiente che l’impresa sia in possesso di una qualificazione in OG12 sufficiente a coprire l’importo dell’appalto - oltreché degli altri requisiti previsti dal bando (iscrizione all’ANGA e autorizzazione per i mezzi) - e perciò possa “in astratto” svolgere in proprio il servizio di trasporto alla discarica del materiale di risulta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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