ANAC: Delibera 22 dicembre 2020, n. 1120

Patti di integrità e tassatività delle clausole di esclusione dalle gare. Parere Anac sulle novità introdotte dal decreto semplificazioni

di Redazione tecnica - 31/12/2020

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera 22 dicembre 2020, n. 1120,  ha risposto ad una richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, il così detto ‘decreto semplificazione’ convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, in materia di patti di integrità.

Ricordiamo che L’articolo 83 bis, del d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’articolo 3, comma 7 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, al comma 3 ha stabilito che «Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto».

Protocolli di legalità

Con la citata norma il legislatore ha introdotto nel Codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’interno con i soggetti individuati dall’articolo 83 del Codice antimafia e con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, Eclusione dalla gara per violazione obblighi assunti previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle prese in considerazione dalla legge.

È stato introdotto, altresì, l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. Tale previsione si affianca a quella contenuta nell’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012.

L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da diposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.

Esclusione dalla gara mancato rispetto protocollo legalità

L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l’operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.

Misure articolo 32 decreto-legge 90/2014

Le misure previste dall’articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l’applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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