Contabilizzazione calore e ripartizione delle spese: norma UNI 10200 unico riferimento normativo

Aspetti tecnici e normativi di interesse per condòmini e occupanti delle unità immobiliari alla luce delle modifiche al D.Lgs. 102/2014 dal D.Lgs. 73/2020

di Redazione tecnica - 15/01/2021

Contabilizzazione calore: criteri di ripartizione delle spese, modalità di lettura da remoto, informazioni sulla fatturazione, costi di fatturazione e fattibilità economica. Sono questi i punti chiave del documento predisposto da AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI, messo a disposizione di condòmini e occupanti delle unità immobiliari.

Contabilizzazione calore e ripartizione delle spese: la guida

Il documento rappresenta una vera e propria guida sulla contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese relative ai servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, alla luce delle modifiche apportate alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, recentemente modificata dal D.Lgs. n. 73/2020.

La guida è stata messa a punto da:

  • AiCARR - Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione;
  • ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari;
  • ANTA - Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici;
  • CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
  • CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

ed è strutturata in 9 sezioni che riportano:

  • Considerazioni generali sul Decreto;
  • Commenti specifici su singoli paragrafi del Decreto nei quali si chiarisce il punto di vista delle Associazioni coinvolte;
  • Commento tecnico sulla contabilizzazione individuale dei consumi;
  • Commento giuridico sulla contabilizzazione individuale dei consumi.

Il Comunicato di AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI

Ad integrazione della guida è arrivato un comunicato a firma dell'Avv. Edoardo Riccio e firmata congiuntamente dalle 5 sigle, che riportiamo di seguito integralmente.

La norma tecnica UNI 10200 resta ancora l’unico riferimento normativo utilizzabile nella ripartizione della spesa del riscaldamento. Come è noto il D.Lgs. 73/2020 ha apportato modifiche al D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, lettera d), eliminando il richiamo esplicito alla norma UNI.

Al fine di individuare il criterio per il corretto riparto della spesa, AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI, dopo un attento esame, hanno sottoscritto un documento condiviso sul tema della contabilizzazione del calore e la ripartizione delle spese nei condomini relative ai servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.

La Legge ora prevede che l’importo della spesa del riscaldamento debba essere suddiviso attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, ad esempio, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Resta quindi da chiarire come debba materialmente essere calcolata la ripartizione della spesa. Gli Ordini Professionali e le Associazioni coinvolte nello studio, ritengono che sia opportuno fare ancora riferimento alla UNI 10200.

Resta infatti in vigore la Legge 10/91 che, all’art. 26 comma 5, prevede che in caso di termoregolazione e contabilizzazione la spesa debba essere ripartita in base ai consumi effettivi. Tale criterio, ai sensi del D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, è considerato dal legislatore stesso lo strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici. Il successivo articolo 16 comma 8 prevede una sanzione nel caso in cui tale criterio non sia rispettato.

Il professionista incaricato dovrà quindi calcolare il consumo effettivo e qualsiasi criterio alternativo si ritiene che sia contrario a legge. Ne consegue che l’assemblea non potrà approvare forfettariamente la così detta “quota fissa”.

Il ricorso alla UNI 10200 si rende quindi indispensabile anche in assenza di esplicito richiamo normativo.

Le norme tecniche pubblicate dall’UNI rappresentano la “regola dell’arte”. Se qualcuno installa un impianto, redige un progetto od effettua qualunque attività in conformità alle norme tecniche, si deve presumere che ciò sia stato eseguito a regola d’arte. Chi intende contestare dovrà dimostrare che, malgrado sia stata rispettata la regola dell’arte, l’esecuzione non sia conforme a legge. L’esecuzione del riparto in conformità alla norma tecnica UNI 10200, in particolare per quanto riguarda l’individuazione del valore effettivo del prelievo volontario richiamato dalla legge (che non potrà essere inferiore al 50%), consente di ritenere corretta la ripartizione in base ai consumi effettivi. Per la spesa riferita alle dispersioni di calore (quota per potenza termica impegnata impropriamente definita “quota fissa”) potrà essere invece adottata una tabella millesimale fondata su criteri diversi dal fabbisogno energetico che tanto aveva dato modo di discutere nelle assemblee condominiali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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