Covid-19: Circolare 6 gennaio 2021 Ministero Interno

Nella Circolare 6 gennaio 2021 il Ministero Interno detta utili indicazioni relative al Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1

di Redazione tecnica - 08/01/2021

È stata inviata dal Ministero dell’Interno ai Prefetti la Circolare 6 gennaio 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 5gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Misure previste sino al 15 gennaio 2021

Il decreto, tra l'altro, prevede alcune misure di prevenzione per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, per il quale continuano ad applicarsi, per quanto non previsto dal decreto-legge, le misure contemplate dal quadro regolatorio consolidatosi a seguito dell’adozione dei diversi dd.P.C.M. attuativi e che, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Conferma delle violazioni

L’art. 3 del decreto-legge conferma l’applicabilità alle violazioni delle misure introdotte sistema sanzionatorio già stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, (convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35).

Alcuni contenuti della circolare

Nella circolare ricorda che:

  • il provvedimento d’urgenza contiene  alcune previsioni riguardanti i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le cosiddette aree “arancione” e “rossa”, nonché la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni ricadenti nella cosiddetta area“rossa”, si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ovvero quelle previste per la cosiddettaarea“arancione”;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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