Superbonus 110%: l'APE convenzionale e il doppio salto di classe per gli edifici vincolati

Come si verifica il doppio salto di classe nel caso di intervento trainato su unità immobiliari di edifici vincolati

di Redazione tecnica - 21/01/2021

Uno dei requisiti previsti per accedere al superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) è la verifica del doppio salto di classe energetica.

Superbonus 110%, doppio salto di classe e APE

Verifica che va effettuata considerando la classe energetica dell'edificio prima dell'intervento e quella alla fine. È anche previsto che tale verifica vada effettuata considerando nel complesso gli interventi trainanti (cappotto termico, coibentazione del tetto e sostituzione dell'impianto di riscaldamento) e quelli trainati (efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio, schermature solari, micro-cogeneratori, impianti solari fotovoltaici).

Tali interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con una modifica all'art. 119 del Decreto Rilancio apportata dalla Legge di Bilancio 2021, è stato anche prevista la possibilità di accesso al superbonus anche per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico o coibentazione del tetto, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

L'APE convenzionale

Per la redazione dell'attestato di prestazione energetica si prende come riferimento l'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) che parla di APE convenzionale, predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Edifici vincolati e cappotto interno

Sappiamo anche che nel caso di edifici vincolati o quando gli interventi trainanti di riqualificazione energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il bonus 110% si applica a tutti gli interventi trainati, anche se non eseguiti congiuntamente. Resta però fermo il requisito del doppio salto di classe.

La domanda, dunque, nasce spontanea: nel caso di intervento trainato (es. cappotto termico interno) su una unità immobiliare all'interno di un edificio vincolato, come deve essere effettuata la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche?

La risposta è arrivata dal nuovo sito messo a punto dal Governo per fornire alcune informazioni utili al superbonus. In particolare, è stato chiarito che:

  • se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l'edificio, la verifica si esegue considerando l'intero edificio;
  • qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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