Ecobonus: 43 nuove FAQ dall’Enea sulle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica

L'Enea ha aggiornato le FAQ relative alle detrazioni fiscali previste per il risparmio energetico negli edifici esistenti, c.d. Ecobonus

di Redazione tecnica - 28/01/2021

Con le ultime modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021 dovrebbero essersi stabilizzate (almeno per un po') anche le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus).

Con le modifiche al superbonus sono arrivate anche le tanto attese proroghe annuali per le altre detrazioni fiscali in edilizia. Tra queste anche quelle per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente previste dall’art. 1, commi 344-347 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (c.d. ecobonus).

Le nuove FAQ Enea

Con un anno di esperienza applicativa in più, l'Enea ha aggiornato anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) rivolte ai loro esperti. Per questo ha aggiornato la sezione FAQ suddivisa nelle seguenti categorie:

  • quesiti sulla procedura di trasmissione;
  • coibentazione pareti opache, sostituzione dei serramenti e installazione delle schermature solari;
  • collettori solari termici;
  • impianti termici;
  • quesiti di natura fiscale.

Riportiamo di seguito quelle più interessanti.

Quesiti sulla procedura di trasmissione

Domanda - Per fruire delle detrazioni fiscali dell’ECOBONUS (ex legge 296/2006, detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) cosa occorre inviare all'ENEA? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?

Risposta - Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla homepage https://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11.05.2018. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.

Domanda - Chi può firmare, quando richiesti, l'asseverazione di un intervento e l'attestato di prestazione energetica previsto dal decreto 19/02/2007 e dal decreto interministeriale 06 agosto 2020? Le spese sono detraibili?

Risposta - L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch'esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento. Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013.

Domanda - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?

Risposta - All'ENEA non va inviata una domanda bensì vanno trasmessi i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito WEB (https://detrazionifiscali.enea.it/). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).

Domanda - È utilizzabile il software Docet messo a punto da ENEA e CNR per redigere l’attestato di prestazione/qualificazione energetica?

Risposta - Docet è attualmente aggiornato con i contenuti delle norme UNI/TS 11300 e UNI 10349, secondo la metodologia di calcolo semplificata prevista DM 26.06.2015 “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici”, applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, ed è scaricabile gratuitamente dal sito https://www.docet.itc.cnr.it/, al quale si rimanda per ulteriori informazioni. Non si può utilizzare per gli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110%.

Domanda - Per accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?

Occorre redigere l’A.P.E per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale (comma 344) e per gli interventi sull’involucro (comma 345) con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M. 26.06.15 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).

Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le relative spese professionali sono anch’esse detraibili.

Domanda - Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata?

Risposta - Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39/E del 2010 e 4/E del 2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n.39/E del 2010 ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio o all’intera unità immobiliare (si dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma occorre fare riferimento ai commi 345, 346 e 347.

Coibentazione pareti opache, sostituzione dei serramenti e installazione delle schermature solari

Domanda - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?

Risposta - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento avrà il compito di scegliere il tipo di intervento, i materiali ed i relativi spessori che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

Domanda - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre, è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?

Risposta - Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti:

1) documento da conservare: relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti.

Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che risultino, rispettivamente, maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al “D.M. Requisiti” 6.08.2020 (per i lavori iniziati antecedentemente al 6 ottobre 2020 la verifica deve riportare che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori o uguali a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03. 2008 come modificato dal D.M. 26 .01.2010).

I valori delle trasmittanze degli infissi sostituiti possono essere stimati in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro.

2) documento da compilare a video (scheda descrittiva), a cura dell'utente finale anche senza l'ausilio del tecnico, da inviare all'ENEA via WEB.

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati (vedi nella scheda descrittiva – “dati da A.P.E”) devono essere inviati all’ENEA.

Le persiane e gli scuri, ed in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere inseriti nella stessa scheda descrittiva quando la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.

Infine, si fa presente che l'art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme della serie UNI TS 11300.

Nel caso di sostituzione “contestuale”, in accordo con quanto riportato nel D.M. 26.06.2015, Allegato 1, par. 5.2, punto 1, lettera c, il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.

Domanda - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari è necessario inviare all'ENEA solo i dati della scheda descrittiva. Nel modulo telematico "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?

Risposta - Nei casi suddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al costo dell'intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello.

Domanda - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso accedere alle detrazioni previste dall’Ecobonus (ex legge 296/2006) per le spese di rifacimento della copertura?

Risposta - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura- sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa relativa all’Ecobonus (ex legge 296/2006), infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Per visionare tutte le FAQ è possibile scaricare la versione integrale predisposta dall'Enea.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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