Art. 1 Legge di Bilancio 2021: Modificato il comma 8

Modifica resa necessaria per precisare che l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021, conformemente alla volontà espressa dal Parlamento

di Redazione tecnica - 02/01/2021

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 393 del 31 dicembre 2020 il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182 recante “Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Con il decreto-legge in argomento si interviene con una modifica all’articolo 1, comma 8 della legge di bilancio 2021  per provvedere al raddoppio, su base annua, degli importi previsti per la detrazione spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo un errore meramente tecnico, in maniera conforme alla volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della legge di bilancio.

Bonus Renzi

Con la nuova versione del comma 8 ell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 è confermato il taglio al cuneo fiscale, il credito Irpef di 100 euro e la detrazione di 80 euro per i redditi sopra i 28.000 euro.

Il Bonus Renzi è stato sostituito dal nuovo bonus di 100 euro netti al mese, riconosciuto ai lavoratori dipendenti fino al limite di 28.000 euro di reddito.

Per i titolari di redditi superiori a tale soglia sarà invece riconosciuta una nuova detrazione fiscale:

  • da 28.001 euro a 35.000 euro parte da circa 97 euro, fino a ridursi progressivamente fino al limite di 80 euro;
  • superati i 35.000 euro di reddito e fino a 40.000 euro l’importo base di 80 euro si riduce progressivamente fino ad azzerarsi.

Ai titolari di redditi superiori a 28.000 euro e fino a 35.000 euro è riconosciuta una detrazione fiscale di 100 euro, progressivamente ridotta fino ad azzerarsi una volta superati i 40.000 euro lordi. La Legge di Bilancio 2021 stabilizza la detrazione riconosciuta sopra i 28.000 euro di reddito.

Nuovo comma 8 articolo 1 legge di bilancio 2021

In pratica il nuovo comma 8 dell’articolo 1, diventa, adesso il seguente:

«8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile

2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;
  2. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
    1. 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
    2. b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”;
  3. al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.»

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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