IVA al 10% sulle operazioni accessorie alla fornitura di energia elettrica per uso domestico

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 630/2020 sull'IVA assoggettabile al servizio di monitoraggio dei consumi energia

di Redazione tecnica - 06/01/2021

Un servizio di monitoraggio dei consumi energetici attraverso un sito dedicato, una App e un dispositivo-utente può essere considerata operazione accessoria alla fornitura di energia elettrica? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 630 del 29 dicembre 2020.

I dubbi e la domanda all'Agenzia delle Entrate

Chiede lumi una società che fornisce energia elettrica. Spiega all'Agenzia che vuole fornire ai propri clienti, in abbinamento alla fornitura, un servizio di monitoraggio dei consumi attraverso un sito dedicato e una App e un dispositivo-utente che servirà a misurare i consumi. Nella prima fase, il portale e la App saranno gestiti da un soggetto terzo che riaddebiterà alla società i costi sostenuti. La società ha previsto un contratto di cessione e uno di noleggio per i nuovi prodotti. Ma si chiede se, ai fini Iva, sia il servizio di monitoraggio che il contratto di cessione/noleggio del dispositivo utente possano considerarsi operazioni accessorie alla fornitura di energia elettrica per uso domestico. Secondo la società sì, e quindi possono utilizzare l'Iva agevola al 10 per cento prevista per l'operazione principale, ossia la fornitura di energia elettrica.

Cosa significa prestazione unica

In linea di principio, più prestazioni, formalmente distinte, devono essere considerate come una prestazione unica quando sono tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie ad un altro ad esso ancillare; oppure quando sono strettamente connesse al punto da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Per rispondere al quesito della società, l'Agenzia riprende l'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 in cui viene specificato che le operazioni accessorie concorrono alla formazione della base imponibile dell'operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette alla medesima aliquota Iva.

Le operazioni accessorie

E' stato a suo tempo chiarito che si considerano accessorie le operazioni che:

  • integrano, completano o rendono possibile l'operazione principale;
  • sono rese dal medesimo soggetto che esegue l'operazione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  • sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è resa l'operazione principale.

In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà tra due operazioni è necessario che le stesse convergano verso la realizzazione di un unico obiettivo, rispondendo all'esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il miglior risultato possibile.

Ma attenzione: operazione accessoria non vuol dire che sia sufficiente che la stessa renda possibile o più agevole l'operazione principale, ma deve costituire un unicum economico con la stessa. Considerazioni valutate positivamente anche dalla Corte di Giustizia Europea.

Nel caso analizzato, il servizio di monitoraggio si pone in stretto rapporto con il contratto di fornitura di energia elettrica e quindi integra e rende più fruibile il servizio sottoscritto dal cliente. Pertanto, dice l'Agenzia delle Entrate, sia il servizio di monitoraggio che l'acquisto del dispositivo utente sono operazioni accessori e quindi sconteranno la medesima aliquota Iva prevista per la prestazione principale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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