Emergenza Covid-19 e agevolazione prima casa: il termine di conclusione dei lavori

L’Agenzia delle Entrate sulla sospensione dei termini previsti per l’agevolazione prima casa a causa dell’emergenza Covid-19

di Redazione tecnica - 14/01/2021

Donazioni di immobili in corso di costruzione e agevolazioni "prima casa": è possibile applicare la sospensione dei termini previsti per l’emergenza Covid-19?

Emergenza Covid-19 e agevolazione prima casa: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate che ha reso la risposta n. 39 del 12 gennaio 2021, in riferimento all’interpello proposto da un contribuente che dopo aver ricevuto in donazione un’immobile in costruzione fruendo dell’agevolazione prima casa, ha dovuto sospendere i lavori a causa della pandemia ancora in atto.

La norma prevede, infatti, che in caso di fruizione della agevolazione prima casa per immobili in costruzione, il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, deve dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

Nel caso oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente ritiene di poter recuperare il periodo di 112 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 14 giugno 2020) in cui i lavori sono stati sospesi, risultante dall'attestazione del direttore dei lavori incaricato, al fine di prorogare la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori ed evitare la decadenza dall'agevolazione fruita.

Donazione e agevolazione "prima casa"

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'agevolazione "prima casa" è compresa all'interno della legge n. 342 del 2000. In particolare, l'articolo 69, dispone che le imposte ipotecaria e catastale "sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione (confronta il decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986). Quindi, la tassazione agevolata si applica, limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui si acquisti la "prima casa" per donazione o per successione.

Immobili in costruzione

Le agevolazioni sulla "prima casa" valgono anche in caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, sempre che l'immobile sia classificabile nelle categorie da A/2 ad A/7 (come specifica il Tur, Testo Unico dell'Imposta di Registro). Nel caso di immobili in costruzione, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, che le agevolazioni spettano anche per i trasferimenti di immobili che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. La norma non prevedeva un termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile. Una circolare dell'Agenzia, ha però chiarito che, per una verifica puntuale del diritto all'agevolazione, i lavori vanno conclusi entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Una data che coincide con il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro.

La sospensione dei termini

Il decreto legge n. 23/2020 ha previsto che i termini oggetto di sospensione sull'imposta di registro "ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020". Si tratta di una norma che riveste un carattere eccezionale e dovuta alla crisi causata dal coronavirus. La stessa Agenzia ha chiarito che i termini di sospensione sono: il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa". E' infine sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Nessuno dei termini analizzati, dunque, rientra nel caso analizzato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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